Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sicilia in relazione alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze 28 maggio 2002, n. 60133 “Legge 20.10.1216. Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Spettanza regionale”.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La nota contestata nega la spettanza alla Regione Sicilia delle somme riscosse a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi) per polizze di assicurazioni relative a veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province siciliane o a macchine agricole con carte di circolazione intestate a soggetti ivi residenti, qualora gli assicuratori abbiano domicilio fiscale o rappresentanza fuori dal territorio regionale.
Motivi del ricorso
Mancato riconoscimento di entrate tributarie di spettanza regionale: violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto siciliano e delle norme di attuazione in materia finanziaria (dpr 26 luglio 1965, n. 1074), che attribuiscono alla Regione Sicilia tutti i tributi erariali, comunque denominati, il cui presupposto d'imposta si sia verificato nel territorio regionale. Contrasto con precedente nota sullo stesso argomento della Presidenza del Consiglio e violazione del principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte
In base al dpr 1074 del 1965, recante le norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano, alla Regione Sicilia spettano tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, riscosse nell'ambito del suo territorio. Non basta considerare il luogo fisico in cui avviene l'operazione contabile della riscossione: spettano alla Regione anche le entrate relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, che affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori dal territorio regionale. Sia lo Statuto sia le disposizioni di attuazione prevedono meccanismi di riparto dei redditi soggetti a imposizione nel caso di imprese operanti sia nel territorio regionale sia in altri territori (sentenze 66/2001; 138/1999; 111/1999).
Dichiarazione:
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, negare l'attribuzione alla Regione Sicilia del gettito dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla l. 1216/1961 dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze rilasciate per veicoli a motore iscritti nei pubblici registri aventi sede nelle Province della Regione stessa o per macchine agricole le cui carte di circolazione siano intestate a soggetti residenti nelle stesse Province e annulla la nota ministeriale.