Giudizio per conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Lombardia in relazione all'ordinanza 2 novembre 2002 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La legge della Regione Lombardia 7 agosto 2002, n. 18 (Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici) autorizza il prelievo venatorio di alcune specie di volatili. In seguito ad esposto-denuncia presentato dalla Lega per l'abolizione della caccia, il pubblico ministero aveva disposto il sequestro conservativo degli esemplari che si trovano nel territorio della Regione Lombardia delle specie di uccelli cui si riferiva la legge regionale, ripristinando quindi il divieto di caccia dei volatili.
Con ordinanza 2 novembre 2002, il GIP di Cremona ha negato la convalida del sequestro, ritenendo che dalla normativa nazionale e comunitaria fosse desumibile il perdurante divieto di prelievo venatorio delle specie contemplate nella legge regionale 18/2002.
Motivi del ricorso
Con l'ordinanza 2 novembre 2002, il GIP ha in sostanza disapplicato la legge regionale che consentiva quel prelievo, e aveva invaso la potestà legislativa residuale della Regione in materia di caccia (da considerare che la successiva legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/49/CEE" ha conferito alle Regioni il potere di disciplinare l'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva).
Il GIP ha violato gli articoli 101 e 134 della Costituzione in quanto, ritenendo una norma illegittima, non può disapplicarla, disconoscendo il potere legislativo della Regione, ma solo sottoporla al sindacato della Corte costituzionale.
Decisione della Corte
L'ordinanza del GIP afferma la competenza esclusiva dello Stato ad introdurre deroghe ai divieti di prelievo venatorio. Questa competenza sussisteva già prima della modifica del Titolo V ed è configurabile in tutte le ipotesi nelle quali sussiste un interesse unitario, non frazionabile, alla uniforme disciplina inerente al nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, che si estende anche alle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva.
Dopo la riforma del Titolo V, quel nucleo minimo è ascrivibile all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione che riserva alla legislazione statale esclusiva la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Effettuata la ricostruzione normativa, il GIP avrebbe dovuto rimettere gli atti alla Corte.
Invece nella sua ordinanza da una parte afferma che la direttiva comunitaria può ritenersi immediatamente efficace e applicabile da parte del giudice nazionale, senza bisogno di uno specifico provvedimento di attuazione (autoapplicabilità delle direttive che possono essere applicate senza bisogno di alcuna misura attuativa degli Stati membri), dall'altra denuncia il contrasto tra la legge regionale e l'art. 9 della direttiva, e lo risolve con la disapplicazione della fonte regionale.
Dichiarazione:
Dal denunciato vizio di incompetenza, il GIP fa derivare la disapplicazione della legge regionale.
La Corte ritiene illegittima la disapplicazione e dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al GIP di Cremona, disapplicare la legge della Regione Lombardia 18/2002.