Sentenza n.120 - deposito 16 2004


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 3, 4, 5 e 7 della legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) promossi dal Tribunale di Roma, dal GIP di Milano e dal Tribunale di Bologna.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 3, comma 1, della l. 140/2003 stabilisce che l'art. 68, primo comma, della Costituzione (“I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni”) si applica “in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzione… per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denunzia politica, connesse alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento”.


Motivi del ricorso


L'art. 3, comma 1, della l. 140/2003 non si limita ad attuare l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ma ne ha modificato l'ambito applicativo introducendo nell'ordinamento una nozione di insindacabilità che la stessa Corte costituzionale ha con precedenti pronunce rifiutato (sentenze 11 e 10 del 2003), in quanto la garanzia costituzionale verrebbe a coprire dichiarazioni difficilmente determinabili a priori, del tutto slegate dalle procedure parlamentari tipiche e da quelle forme di controllo ad esse inerenti tramite le quali si realizza il bilanciamento tra prerogative dell'istituzione parlamentare e tutela dell'individuo. Viene ravvisata anche violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto l'introduzione di una così ampia garanzia con semplice legge ordinaria anziché con legge costituzionale determina una ingiustificata compressione dei diritti della persona offesa dal reato, e dell'art. 3, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza.


Decisione della Corte


Dichiara inammissibili le censure riferite ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'art. 3 che contengono norme procedurali e si riferiscono ad altre fasi del giudizio, in quanto non motivate. Ravvisa continuità della legge 140 con i 19 decreti legge emanati tra il 1993 e il 1996, di attuazione dell'art. 68 della Costituzione e mai convertiti, dei quali la stessa legge convalida gli atti, facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti medio tempore. La disposizione non innova al disposto costituzionale, ma si limita a renderne esplicito il contenuto, specificando gli atti di funzione tipici e anche quelli che, non tipici, sono connessi alla funzione parlamentare a prescindere da ogni criterio di localizzazione. Occorre definire l'ambito precettivo dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, che contiene principi preordinati alla tutela di beni costituzionali potenzialmente confliggenti che devono essere contemperati: da un lato l'autonomia delle funzioni parlamentari come area di libertà politica delle assemblee rappresentative, dall'altro la legalità e l'insieme dei valori costituzionali che in essa si puntualizzano (eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, diritto di agire e di difendersi in giudizio). La stessa Corte Europea ha avvertito la necessità di questo contemperamento osservando che l'assenza di un chiaro legame tra opinione espressa ed esercizio delle funzioni parlamentari postula una interpretazione restrittiva della proporzionalità tra fine perseguito e mezzi impiegati, soprattutto nei casi in cui, sulla base della natura asseritamene politica di una dichiarazione contestata, si viene a negare il diritto del soggetto leso ad agire in giudizio (decisioni 30 giugno 2003 sui ricorsi 40877/98 e 45649/99) (recentissima: sentenza 3 giugno 2004 su ricorso n. 73936/01 ndr). Non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma solo quelle espresse “nell'esercizio delle funzioni”: l'insindacabilità non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera qualità di parlamentare. Solo il “nesso funzionale” consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare. Rientrano nella sfera della insidacabilità le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari. Le attività non tipizzate possono considerarsi coperte dalla garanzia di cui all'art. 68 anche se innominate, purché rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento può porre in essere ed utilizzare solo e in quanto parlamentare. Occorre considerare non la mera localizzazione, ma la dimensione funzionale, cioè la riferibilità in astratto ai lavori parlamentari.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della l. 140/2003; inammissibile la questione riferita agli altri commi.