Giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo degli articoli 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione Emilia Romagna 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2002 prevede che le disposizioni della legge regionale si applichino alle infrastrutture di telecomunicazione definite strategiche dal d.lgs. 4 settembre 2002, n. 198 sulla realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, attuativo della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Il comma 2 dell'art. 1 prevede che per la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture strategiche continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e in materia di trasformazione edilizia. L'art. 2 modifica alcune norme riguardanti il regime delle autorizzazioni per tutti gli impianti fissi di telefonia mobile.
Motivi del ricorso
La legge regionale 30/2002 costituisce esercizio della potestà legislativa ripartita in materia di ordinamento della comunicazione e viola diverse disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 198/2002. La circostanza che questo sia stato dichiarato interamente illegittimo dalla sentenza 303/2003 non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale. I rinvii al d.lgs. 198/2002 contenuti nella legge regionale devono ora intendersi riferiti al Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con il d.lgs. 259/2003.
Decisione della Corte
Il d.lgs. 198/2002 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 303/2003, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione: l'art. 1, comma 2, della legge di delega 443/2001 conferiva al Governo il potere di individuare infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale a mezzo di un programma formulato su proposta dei ministri competenti, sentite le Regioni interessate, oppure su proposta delle Regioni interessate e sentiti i ministri competenti. L'estraneità al programma di quanto previsto dal d.lgs. 198/2002 ha reso evidente l'eccesso di delega. Il fatto che molte delle disposizioni contenute nel d.lgs. 198/2002 siano state riprodotte nel Codice delle telecomunicazioni approvato con il d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 non porta a far ravvisare continuità tra le disposizioni contenute tra le due fonti: non può la parte resistente essere gravata dell'onere di verificare in sede difensiva quale dei principi contenuti nel d.lgs. 198/2002 siano presenti anche nel Codice e quali non sono stati in questo riprodotti.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale.