Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo dell'art. 4, comma 6, della legge Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale). Richiesta di sospensiva.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 4, comma 6, della l.r. Marche 29/2003 stabilisce che non si applicano nel territorio regionale le disposizioni di cui ai commi da 25 a 38 e 40, 41 e 43 dell'art. 32 del d.l. 269/2003, ad eccezione di quelle in materia di oblazione penale.
Motivi del ricorso
Contrasto con la materia ordinamento penale, di esclusiva competenza statale: la sottrazione dal territorio nazionale di una o più Regioni introduce una disuguaglianza non legittimata dal riconoscimento delle autonomie regionali, che non possono condurre a disciplina diversificate nell'ambito delle materie riservate allo Stato. Gli introiti attesi dalle oblazioni sono stati inseriti nella finanziaria 2004 dello Stato (legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350). Impedire l'applicazione nel territorio di una regione di determinate disposizioni concreta: una ingerenza nella formazione del bilancio annuale dello Stato, una lesione dell'autonomia finanziaria che deve essere garantita allo Stato, una compressione della competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari e una sottrazione di risorse destinate alla copertura di spese pubbliche approvate dal Parlamento. Costituisce dovere costituzionale dello Stato assicurare a se stesso e agli altri enti a finanza derivata la risorse occorrenti. La Regione che ostacoli con propria legge una manovra di finanza pubblica dovrebbe farsi anche carico di assicurare altrimenti l'invarianza del livello massimo del saldo netto da finanziare, eventualmente rinunciando ad apporti di finanza derivata dallo Stato. La legge regionale contrasta con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la determinazione dei principi fondamentali statali in materia di governo del territorio, di competenza legislativa concorrente: spetta infatti allo Stato la disciplina dei titoli abilitativi edilizi. Chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della l.r. Marche 29/2003, previa sospensione della sua vigenza ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sull'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, nel testo sostituito dall'art. 9 della l. 5 giugno 2003, n. 131.
Dichiarazione:
Prende atto della rinuncia presentata dall'Avvocatura generale dello Stato alla immediata decisione sulla istanza cautelare in considerazione della prossimità dell'udienza stabilita per la trattazione nel merito dei ricorsi in materia di condono edilizio e rinvia l'esame dell'istanza di sospensione all'udienza pubblica fissata per il giorno 11 maggio 2004.