Sentenza n.118 - deposito 8 2004


Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo della legge Regione Friuli Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive). Richiesta di sospensiva.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 1 dell'art. 1 dispone che non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi previsti ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi; il comma 2 stabilisce che, al fine di consentire l'oblazione penale degli illeciti edilizi sanzionati penalmente, la domanda di definizione di tali illeciti presentata dopo il 2 ottobre 2003 non sospende il procedimento per le sanzioni amministrative. Prevede inoltre un “certificato di definizione dell'illecito edilizio” al quale equivale il decorso di 24 mesi senza l'adozione di un provvedimento negativo del Comune.


Motivi del ricorso


La legge regionale è contraddittoria in quanto da una parte non ammette la sanatoria e dall'altra appresta strumenti perché una sanatoria operi. Ravvisa contrasto con la materia ordinamento penale, di esclusiva competenza statale: la sottrazione dal territorio nazionale di una o più regioni introduce una disuguaglianza non legittimata dal riconoscimento delle autonomie regionali, che non possono condurre a disciplina diversificate nell'ambito delle materie riservate allo Stato. Gli introiti attesi dalle oblazioni sono stati inseriti nella finanziaria 2004 dello Stato (legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350). Impedire l'applicazione nel territorio di una regione di determinate disposizioni concreta: una ingerenza nella formazione del bilancio annuale dello Stato, una lesione dell'autonomia finanziaria che deve essere garantita allo Stato, una compressione della competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari e una sottrazione di risorse destinate alla copertura di spese pubbliche approvate dal Parlamento. Costituisce dovere costituzionale dello Stato assicurare a se stesso e agli altri enti a finanza derivata la risorse occorrenti. La Regione che ostacoli con propria legge una manovra di finanza pubblica dovrebbe farsi anche carico di assicurare altrimenti l'invarianza del livello massimo del saldo netto da finanziare, eventualmente rinunciando ad apporti di finanza derivata dallo Stato. La legge regionale contrasta con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la determinazione dei principi fondamentali statali in materia di governo del territorio, di competenza legislativa concorrente: spetta infatti allo Stato la disciplina dei titoli abilitativi edilizi. Chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della l.r. Friuli Venezia Giulia 22/2003 e chiede la sospensione della vigenza dell'art. 1 ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sull'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, nel testo sostituito dall'art. 9 della l. 5 giugno 2003, n. 131.


Dichiarazione:


Prende atto della rinuncia presentata dall'Avvocatura generale dello Stato alla immediata decisione sulla istanza cautelare in considerazione della prossimità dell'udienza stabilita per la trattazione nel merito dei ricorsi in materia di condono edilizio e rinvia l'esame dell'istanza di sospensione all'udienza pubblica fissata per il giorno 11 maggio 2004.