Sentenza n.117 - deposito 8 2004


Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo della legge Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana). Richiesta di sospensiva.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1, comma 2, della l.r. Toscana 55/2003 dispone che non si applicano nel territorio della Regione i commi da 25 a 38 e da 40 a 45 dell'art. 32 del d.l. 269/2003, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'oblazione penale.


Motivi del ricorso


La materia ordinamento penale è di esclusiva competenza statale: la sottrazione dal territorio nazionale del territorio di una o più Regioni introduce disuguaglianza non legittimata dal riconoscimento in Costituzione delle autonomie regionali. Gli introiti attesi dalle oblazioni sono stati inseriti nella finanziaria 2004 dello Stato (legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350). Impedire l'applicazione nel territorio di una Regione di determinate disposizioni concreta: una ingerenza nella formazione del bilancio annuale dello Stato, una lesione dell'autonomia finanziaria che deve essere garantita allo Stato, una compressione della competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica e dei sistemi tributari e una sottrazione di risorse destinate alla copertura di spese pubbliche approvate dal Parlamento. Costituisce dovere costituzionale dello Stato assicurare a se stesso e agli altri enti a finanza derivata la risorse occorrenti. La Regione che ostacoli con propria legge una manovra di finanza pubblica dovrebbe farsi anche carico di assicurare altrimenti l'invarianza del livello massimo del saldo netto da finanziare, eventualmente rinunciando ad apporti di finanza derivata dallo Stato. La legge regionale contrasta con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la determinazione dei principi fondamentali statali in materia di governo del territorio, di competenza legislativa concorrente: spetta infatti allo Stato la disciplina dei titoli abilitativi edilizi. Chiede la sospensione della l.r. Toscana 55/2003 ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sull'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, nel testo sostituito dall'art. 9 della l. 5 giugno 2003, n. 131.


Dichiarazione:


Prende atto della rinuncia presentata dall'Avvocatura generale dello Stato che, considerando la prossimità dell'udienza stabilita per trattare i ricorsi in materia di condono edilizio, rinuncia alla immediata decisione sulla istanza cautelare e rinvia l'esame all'udienza pubblica fissata per il giorno 11 maggio 2004.