Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e della legge 24 novembre 2003, n. 326 (recante la conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 269/2003) nella parte in cui converte, con modificazioni, l'art. 32 del d.l. 269/2003, promossi con due ricorsi della Regione Campania, due della Regione Marche, due della Regione Toscana e uno della Regione Emilia Romagna. Richiesta di sospensiva.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 32 prevede che al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente (comma 1); le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del titolo abilitativo sono stabilite dalla disposizione statale e dalle normative regionali (comma 3). La disciplina è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con dpr 6 giugno 2001, n. 380 e fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio (comma 2). Attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di supportare i comuni nell'applicazione della disciplina di sanatoria (comma 5) e di individuare gli interventi di riqualificazione urbanistica attivati dalle Regioni ammessi al finanziamento (comma 6) stanziando fondi per gli interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico (commi 9 e 10). Disciplina la sanatoria degli abusi edilizi realizzati su aree del demanio dello Stato (commi da 14 a 20). Prevede la riapertura dei termini dei condoni edilizi disposti dalle leggi 47/1985 e 724/1994 a favore delle opere edilizie realizzate fino alla data del 31 marzo 2003 (comma 25); individua le tipologie di illecito suscettibili di sanatoria (comma 26) e le opere abusive non suscettibili di sanatoria (comma 27); dispone la sospensione dei procedimenti di sanatoria posti in essere dalle persone imputate di determinati delitti (comma 29). Fissa al 31 luglio 2004, a pena di decadenza, il termine entro il quale occorre presentare la domanda di definizione dell'illecito edilizio, con attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri accessori, al comune competente (comma 32). Prevede che le Regioni emanano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (comma 33) e detta specifiche disposizioni sulla domanda e sulla procedura di rilascio (commi da 35 a 40).
Motivi del ricorso
Le Regioni ritengono che sia stata violata la sfera di competenza regionale e in particolare gli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. Ravvisano inoltre contrasto con le norme relative al principio di eguaglianza e al principio di tassatività e certezza delle norme penali (art. 25 Cost.). Presentano istanza di sospensione dell'atto impugnato a norma dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sull'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, nel testo sostituito dall'art. 9 della l. 5 giugno 2003, n. 131.
Dichiarazione:
La Corte non entra nei contenuti delle norme impugnate né nei motivi dei ricorsi. Rileva che le Regioni ricorrenti hanno preso atto della rinuncia da parte dell'Avvocatura dello Stato alla immediata pronunzia sulle istanze di sospensione presentate in separati giudizi relativi a leggi regionali concernenti il c.d. “condono edilizio” e aderiscono alla richiesta di differimento del loro esame all'udienza pubblica dell'11 maggio 2004.