Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2751bis, n. 1, del codice civile promosso dal Tribunale di Ferrara.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Gli articoli 2751 – 2754 del codice civile elencano i crediti privilegiati, in relazione ai quali la legge riconosce prelazione in considerazione della particolare natura o causa del credito medesimo.
Motivi del ricorso
L'art. 2751bis, introdotto dalla legge 29 luglio 1975, n. 426, munisce di privilegio una serie di crediti risarcitori del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per violazione di doveri nascenti a carico di quest'ultimo dal rapporto di lavoro. Anche il credito di risarcimento dei danni da demansionamento ha natura e fonte analoga a quello di alcuni crediti muniti del privilegio. La mancata inclusione di questo credito nell'elenco dell'art. 2751bis determina irragionevole differenza rispetto ai crediti muniti di privilegio e viola l'art. 3 della Costituzione.
Decisione della Corte
Il credito di risarcimento dei danni da demansionamento ha natura e fonte analoga a quella di alcuni dei crediti muniti del privilegio secondo l'art. 2751bis. L'art. 2103 c.c. stabilisce che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Nell'elaborazione dei giudici ordinari è incontroverso che dalla violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni cui ha diritto possono derivare a quest'ultimo danni di vario genere: a quel complesso di capacità ed attitudini che viene definito professionalità, con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramenti all'interno o all'esterno dell'azienda; danni alla persona e alla sua dignità; danni alla sua salute fisica e psichica. L'attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle a lui spettanti o il mancato affidamento di qualsiasi mansione costituisce violazione dell'art. 2103 c.c. (c.d. demansionamento) e può comportare anche violazione dell'art. 2087 c.c. (sulla tutela delle condizioni di lavoro) (cfr. sentenze 326/1983 e 220/2002). Tra il credito in oggetto e quelli già muniti del privilegio in questione sussiste omogeneità. La mancata inclusione costituisce violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751bis, n. 1 c.c., nella parte in cui non munisce di privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro.