Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo dell'art. 2, comma 1, lettera a), e comma 2; dell'art. 4; dell'art. 6, comma 1; dell'art. 10 e dell'allegato B, punti 7 ed 8 della legge Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, il ricorrente ha limitato la materia del contendere al solo art. 10 della l.r. Marche 10/2002, abbandonando le altre censure. L'art. 10 prevede che il difensore civico regionale, decorso inutilmente il termine a provvedere assegnato ai comuni che ritardano od omettono di compiere atti obbligatori previsti dalla stessa legge, sentito il comune inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.
Motivi del ricorso
La disposizione non chiarisce se il commissario ad acta debba o no osservare le direttive impartite dal difensore civico stesso, così innovando la disciplina statale vigente e sovrapponendo una disposizione legislativa regionale ad una specifica norma statale. Anche se sussiste l'esigenza di adeguare l'attuale regime legislativo alla soppressione degli organi di controllo, a ciò deve provvedere il legislatore statale stabilendo modalità uniformi sull'intero territorio nazionale.
Decisione della Corte
Richiama la precedenti sentenze in materia di esercizio del potere sostitutivo regionale (in particolare le numero 43 e 69 del 2004) e ribadisce che l'art. 120 della Costituzione non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio del potere sostitutivo e in particolare non preclude che la legge regionale, disciplinando materie di propria competenza, possa anche stabilire, per il caso di inadempimento o inerzia dell'ente locale competente, poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti obbligatori per legge. Nel far ciò però la legge regionale deve rispettare rigorosi limiti prefissati dal legislatore a tutela dell'autonomia, costituzionalmente garantita, degli enti locali medesimi (definizione dei presupposti sostanziali e procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo; la sostituzione può concernere solo il compimento di attività prive di discrezionalità nell'an; il potere sostitutivo deve essere esercitato da un organo di governo della Regione o almeno sulla base di una sua decisione; devono essere previste adeguate garanzie procedimentali affinchè l'ente sostituito possa sempre interloquire e del caso intervenire nel procedimento di sostituzione). La norma censurata rispetta questi parametri sotto il profilo oggettivo. Sotto il profilo soggettivo però se ne discosta in quanto attribuisce l'esercizio del potere al difensore civico e ad un commissario ad acta di sua nomina, mentre la giurisprudenza della Corte ha più volte ribadito che, proprio per lo spostamento eccezionale di competenze che si viene a determinare, il potere sostitutivo deve essere attribuito ad un organo di governo della Regione e non ad apparati amministrativi. Il difensore civico è generalmente titolare di sole funzioni di tutela della legalità e della regolarità amministrativa, in larga misura assimilabili a quelle di controllo prima esercitate dai Comitati regionali di controllo. E' un organo preposto alla vigilanza sull'operato dell'amministrazione regionale con limitati compiti di segnalazione di disfunzioni amministrative, ma non è un organo di governo regionale. Non gli può essere attribuita la responsabilità di misure sostitutive che incidono in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzionalmente garantita dei Comuni.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della l.r. Marche 10/2002.