Giudizi incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promossi con due ordinanze del Tribunale di Torino in due differenti procedimenti civili.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2, comma 1, lettera c), della l.r. Piemonte 46/1995 prevede, tra i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe 1 del comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili.
Motivi del ricorso
Secondo i giudici remittenti (ai quali la questione era stata restituita con ordinanza 245/2002, in seguito all'entrata in vigore della riforma costituzionale) la norma, modificando il parametro indicato nella delibera CIPE 13 marzo 1995 sui requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica e disciplinando in maniera difforme rispetto ai principi fondamentali statali la disciplina della assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, viola i limiti posti alla potestà legislativa concorrente regionale dall'articolo 117 della Costituzione. Viola inoltre l'articolo 3 Cost., in quanto introduce una ingiustificata disparità di trattamento tra chi non ha la disponibilità di alcun immobile e chi risulta titolare di un immobile la cui rendita catastale, pur superando la misura fissata dalla legge, non attesti l'idoneità abitativa per il nucleo familiare del richiedente, e l'art. 97 della Costituzione.
Decisione della Corte
La disposizione denunciata si inserisce nel quadro di una disciplina organica dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Piemonte, disciplina che costituisce espressione della competenza spettante alla Regione in materia (cfr. ordinanza 526/2002). Non è ingiustificato attribuire rilevanza alla titolarità di un diritto reale su un immobile, indipendentemente dalla valutazione della sua idoneità abitativa in relazione alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, in quanto comunque la titolarità del diritto reale costituisce indice oggettivo di ricchezza.
Dichiarazione:
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della l.r. Piemonte 46/1995.