Sentenza n.75 - deposito 2 2004


Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo dell'articolo 12 della legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10 (Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'esercizio 2002).


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge 14 maggio 1981, n. 219 aveva autorizzato le Regioni e gli enti locali ad avvalersi di personale convenzionato per le esigenze della ricostruzione in seguito agli eventi sismici degli anni 1980 e 1981; la legge 28 ottobre 1986, n. 730 ha disposto l'immissione di questo personale, già in servizio al 31 maggio 1986, nei ruoli da istituirsi presso le amministrazioni ove gli stessi avevano prestato servizio. La Regione Basilicata aveva istituito con la l.r. 17/1989 il ruolo speciale ad esaurimento del personale in questione. Con la l.r. 5/2001 ha disposto la piena equiparazione al lavoro subordinato del periodo di servizio antecedente all'immissione nei ruoli della Regione. Questo beneficio era inizialmente limitato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa. L'art. 12 della l.r. 10/2002 lo ha esteso al personale non più in servizio.


Motivi del ricorso


Violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, in quanto la disposizione verte in materia di previdenza, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato; contrasto con gli articoli 3, 117, secondo comma, lettera m), e 120, secondo comma, della Costituzione in quanto incide sulla determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in ugual modo sul territorio nazionale, e sulla tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica.


Decisione della Corte


L'equiparazione è coerente con l'attribuzione al personale del trattamento economico stabilito sulla base di un'anzianità pari al servizio anteriormente prestato in regime di convenzione. Gli effetti previdenziali discendono da questa equiparazione.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la prima censura mossa all'articolo 12 della l.r. Basilicata 12/2002; inammissibile la seconda, in quanto formulata in modo incompleto e non adeguatamente motivata.