Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo della legge della Regione Basilicata 23 aprile 2003, n. 13 (Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7, art. 43).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il primo comma dell'art. 44 della legge della Regione Basilicata 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio) aveva stabilito che entro due anni tutti i comuni dovessero provvedere ad approvare i propri regolamenti urbanistici ed edilizi adeguandoli alla nuova legislazione urbanistica regionale. Il secondo comma dell'art. 46 stabiliva che, nel caso di mancato rispetto di questi termini, “la Giunta regionale stabilisce un termine perentorio di esecuzione, trascorso il quale esercita i poteri sostitutivi per il compimento degli atti necessari”. L'art. 1 della l.r. 38/2001 ha spostato la data al 31 marzo 2003 e ha inoltre stabilito che i comuni già dotati di strumenti urbanistici o loro varianti approvati a far tempo dal 1° gennaio 1997 dovevano provvedere alla approvazione del regolamento urbanistico e del regolamento edilizio entro il 31 dicembre 2005. L'art. 43 della l.r. 7/2003 ha spostato al 31 marzo 2004 il termine entro il quale gli altri comuni (quelli ancora non dotati di strumenti urbanistici) devono adottare il regolamento urbanistico e quello edilizio. I comuni che non hanno neanche conferito l'incarico per la redazione del regolamento urbanistico devono provvedere a ciò entro il 31 marzo 2004. L'art. 1 della l.r. 13/2003 prevede che “all'art. 43 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7 la data '31 marzo 2004' seguita dalle parole 'si applicano i poteri sostitutivi....' è sostituita con '30 giugno 2003'''.
Motivi del ricorso
Per la brevità del termine concesso, in sostanza la legge regionale ha avocato alla Giunta una funzione attribuita agli enti locali, violando quindi gli articoli 114 e 118 della Costituzione.
Decisione della Corte
La disposizione impugnata non attribuisce poteri sostitutivi, ma elimina un errore contenuto nella legge precedente, consistente nella indicazione del medesimo termine finale per due attività – conferimento dell'incarico per la redazione del regolamento e data di adozione dello stesso – che devono essere tra loro adeguatamente distanziate.
Dichiarazione:
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della l.r. Basilicata 13/2003.