Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo degli articoli 7 e 22 della legge della Regione Emilia Romagna 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 6 conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche regionali. L'art. 7 dispone che nel caso di persistente inerzia da parte dei comuni nel compimento di un atto ad essi spettante ai sensi dell'art. 6, comma 1, la Giunta regionale attivi un procedimento sostitutivo che prevede l'assegnazione di un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni, trascorso inutilmente il quale, essa assume i provvedimenti necessari per il compimento degli atti necessari, compresa la nomina di un commissario ad acta. La disposizione è stata in seguito modificata dalla l.r. 10/2003, ma le modifiche non incidono sul profilo dell'impugnazione. L'art. 22 dispone che, ferma restando la necessità della edificabilità legale di cui all'art. 20, un'area possiede anche l'edificabilità di fatto quando sono già presenti o in corso di realizzazione, nell'ambito territoriale in cui all'area stessa si inserisce, le dotazioni territoriali richieste dalla legge ovvero dagli strumenti di pianificazione.
Motivi del ricorso
In relazione all'art. 7, una norma regionale non può disciplinare ipotesi di esercizio del potere sostitutivo da parte delle Regioni, in quanto tale disciplina è riservata dall'art. 120 Cost. alla legge statale. In relazione all'art. 22, attribuire valore, in relazione alla determinazione dell'indennità di esproprio, anche all'edificabilità di fatto, o prevedere la compresenza della edificabilità legale e di quella di fatto contrasta con il diritto vigente che riconosce alla caratteristica in esame valore meramente sussidiario rispetto alla possibilità legale di edificare. La norma regionale incide sul regime dei suoli, in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e delle prestazioni concernenti i diritti civili da garantire uniformemente su tutto il territorio dello Stato.
Decisione della Corte
Richiama l'assetto costituzionale dei poteri sostitutivi, prima e dopo la riforma introdotta con la modifica del Titolo V già analiticamente illustrato nelle sentenze 69 e 43 del 2004. Ritiene infondata la censura relativa all'art. 7, in quanto l'art. 120 della Costituzione si limita a disciplinare una specifica ipotesi di potere sostitutivo, ma non dispone nulla in relazione ad ulteriori ipotesi di esercizio, che dovranno essere regolati dalla legge statale o dalla legge regionale, secondo l'ordine delle competenze fissato dalla Costituzione. La legge regionale può prevedere l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei comuni e anche prevedere poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento dei medesimi. Poiché però questi interventi sostitutivi costituiscono un'eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni da parte dei comuni come definite dalla legge, devono essere rispettati precisi condizioni e limiti già elaborati dalla giurisprudenza della Corte. I poteri che comportano la sostituzione nel compimento di atti di organi di un ente rappresentativo ordinariamente competente da parte di organi di altro ente, ovvero la nomina da parte di quest'ultimo di organi straordinari dell'ente sostituito per il compimento di quegli atti configurano e limitano l'autonomia dell'ente nei cui confronti opera la sostituzione e devono quindi trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali che tale autonomia prevedono e disciplinano. Nel caso particolare, la norma presenta tutti i requisiti previsti perché possano considerarsi rispettate le previsioni costituzionali: il potere sostitutivo è disciplinato con legge regionale; lo svolgimento del potere è connesso all'esercizio di funzioni amministrative conferite dalla Regione ai comuni relativamente a procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche regionali; si applica solo ai casi di mancato o irregolare compimento di atti o attività configurabili dalla l.r. 37/2002 come veri e propri obblighi giuridici; l'esercizio del potere sostitutivo è conferito ad un organo di governo della Regione; è prevista una diffida ad adempiere. Riguardo all'art. 22, precisa che l'art. 37, comma 3, del dpr 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. L'art. 22 della l.r. Emilia Romagna stabilisce quando un terreno presenta i caratteri dell'edificabilità di fatto, ma non interviene sul ruolo da riconoscere a tale elemento ai fini della determinazione dell'indennizzo, precisa solo che deve coesistere con l'edificabilità legale.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 22 della l.r. Emilia Romagna 37/2002.