Sentenza n.166 - deposito 11 2004

Vivisezione - ricerca scientifica


Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo della legge della Regione Emilia Romagna 1 agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione).


Contenuto delle disposizioni impugnate


Il comma 1 dell'art. 2 vieta nel territorio regionale non solo l'allevamento, ma anche l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti, ai fini di sperimentazione; il comma 2 vieta la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, salvo i casi autorizzati secondo le previsioni della legge stessa. L'art. 2 della legge regionale 13/2003 ha inciso marginalmente sul punto, eliminando il precedente riferimento alla Regione come soggetto che avrebbe dovuto esprimere l'autorizzazione.


Motivi del ricorso


Il divieto di esercitare le attività previste dalle disposizioni regionali indicate incide sulle materie della ricerca scientifica e della tutela della salute, che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente e si pone in contrasto con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (attuativo della normativa comunitaria in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici). Ciò può ostacolare l'attività di sperimentazione ammessa in ambito europeo, determinando la violazione della normativa comunitaria in materia. La previsione di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni regionali viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e il principio secondo cui la potestà sanzionatoria segue i medesimi criteri di distribuzione delle competenze statali cui le sanzioni si riferiscono.


Decisione della Corte


Dichiara inammissibile l'intervento dell'ENPA (Ente nazionale per la protezione degli animali) perché, oltre ad essere tardivo, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale possono intervenire solo le parti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. Limita l'oggetto della decisione all'art. 2, in relazione al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, unica disposizione nei confronti della quale vengono espressi specifici rilievi di costituzionalità, mentre le altre censure, e anche il riferimento alla supposta lesione del diritto comunitario, rimangono molto generiche. Ritiene la questione fondata: il legislatore regionale è intervenuto nella materia “ricerca scientifica”, finalizzata al settore medico o alla didattica universitaria, ma costituente materia di legislazione concorrente, nella quale spetta al legislatore nazionale definire i principi fondamentali (art. 125 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali). Ripercorre la normativa in materia di tutela degli animali sottoposti a sperimentazioni a scopo scientifico e didattico (dalla legge 12 giugno 1931, n. 924 sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo, al d.lgs. 116/1992 attuativo di normativa comunitaria). Riguardo agli animali di affezione, oltre alla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e alla tutela generale contro i maltrattamenti dettata dall'art. 727 c.p., il d.lgs. 116/1992 stabilisce che essi possono essere sottoposti a sperimentazione solo ove appositamente allevati e su specifica autorizzazione ministeriale, e solo qualora tali attività abbiano come obiettivo “verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento”. Le disposizioni dettate dal d.lgs. 116/1992 costituiscono principio fondamentale in quanto esprimono il punto di equilibrio della sperimentazione, tra lo sviluppo della ricerca e la massima tutela degli animali coinvolti nella sperimentazione, e non possono essere modificate dal legislatore regionale (cfr. anche sentenze 507 e 338 del 2003 e 282 del 2002). L'art. 24 della direttiva europea autorizza gli Stati membri a dettare discipline anche più rigide. Infatti il legislatore statale non si è limitato a recepire il livello di tutela previsto dalla normativa comunitaria, ma ha dettato una disciplina in parte più rigida, prevedendo il potere ministeriale di modificare disposizioni del decreto legislativo (art. 18 d.lgs. 116/1992). Questo non implica che la Regione possa esercitare il proprio potere legislativo negli stessi ambiti: si potrebbe anche discutere del potere ministeriale di modificare i limiti fissati con il decreto legislativo, ma ciò non costituisce oggetto del ricorso.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della l.r. Emilia Romagna 20/2002 e l'illegittimità consequenziale degli articoli 3 e 4, che disciplinano il sistema sanzionatorio e i poteri di vigilanza relativi alle prescrizioni contenute nell'articolo 2.