Sentenza n.72 - deposito 2 2004


Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo dell'art. 24 della legge Regione Puglia 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale).


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 24 della l.r. Puglia 18/2002 stabilisce che in caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli enti locali delle funzioni ad essi conferite in materia di trasporto, la Giunta regionale, previa diffida e dopo sessanta giorni dalla stessa, dispone specifici interventi in sostituzione dell'ente locale inadempiente.


Motivi del ricorso


Violazione dell'art. 120 della Costituzione, secondo comma, che attribuisce al Governo il potere sostitutivo nei confronti delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni e riserva alla legge la definizione delle procedure a tal fine necessarie. Considerando l'art. 114 nonché l'attribuzione allo Stato, da parte dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della potestà legislativa esclusiva in relazione alla materia organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ritiene che la legge cui è demandata la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali non può essere che quella statale.


Decisione della Corte


Richiama l'assetto costituzionale dei poteri sostitutivi, prima e dopo la riforma introdotta con la modifica del Titolo V, già analiticamente illustrato nelle sentenze 69 e 43 del 2004. L'art. 120 della Costituzione si limita a disciplinare una specifica ipotesi di carattere straordinario: altre ipotesi di poteri sostitutivi possono essere regolate dalla legge statale o dalla legge regionale, secondo l'ordine della rispettive competenze fissate dalla Costituzione. La legge regionale può prevedere l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei comuni e anche prevedere poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento dei medesimi. Poiché però questi interventi sostitutivi costituiscono un'eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni da parte dei comuni come definite dalla legge, devono essere rispettati precisi condizioni e limiti già elaborati dalla giurisprudenza della Corte. I poteri che comportano la sostituzione nel compimento di atti di organi di un ente rappresentativo ordinariamente competente da parte di organi di altro ente, ovvero la nomina da parte di quest'ultimo di organi straordinari dell'ente sostituito per il compimento di quegli atti configurano e limitano l'autonomia dell'ente nei cui confronti opera la sostituzione e devono quindi trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali che tale autonomia prevedono e disciplinano. Ritiene che la norma censurata rispetti tutti i parametri richiamati.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della l.r. Puglia 18/2002.