Sentenza n.71 - deposito 2 2004


Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo dell'art. 15 della legge della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale).


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 15 della l.r. Puglia 15/2002 stabilisce che qualora le province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza omettendo atti dovuti o non rispettandone i termini, la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalità e le procedure previste all'art. 14 della l.r. 22/2000 (la Giunta regionale invita gli enti locali inadempienti a provvedere entro un congruo termine trascorso il quale dispone l'esercizio in sostituzione, con attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti).


Motivi del ricorso


L'art. 120 della Costituzione attribuisce al Governo il potere sostitutivo nei confronti delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e la legge non può essere che quella statale. In mancanza di una legge statale attuativa dell'art. 120 della Costituzione, la Regioni non hanno potestà legislativa in tema di poteri sostitutivi. La legge regionale non può disporre in materia in assenza di previa normativa statale.


Decisione della Corte


Richiama l'assetto costituzionale dei poteri sostitutivi prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (v. sentenze 69 e 43 del 2004). L'art. 120 della Costituzione si limita a disciplinare una specifica ipotesi di carattere straordinario: altre ipotesi di poteri sostitutivi possono essere regolate dalla legge statale o dalla legge regionale, secondo l'ordine della rispettive competenze fissate dalla Costituzione. La legge regionale può prevedere l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei comuni e anche prevedere poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento dei medesimi. Poiché però questi interventi sostitutivi costituiscono un'eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni da parte dei comuni come definite dalla legge, devono essere rispettati precisi condizioni e limiti già elaborati dalla giurisprudenza della Corte. Considerando la disposizione censurata e l'art 14 della l.r. 22/2000 da essa espressamente richiamato, rileva che sono rispettati tutti i requisiti e i criteri che secondo la giurisprudenza costituzionale devono caratterizzare le norme che disciplinano ipotesi di poteri sostitutivi. In particolare: il potere sostitutivo è disciplinato con legge; i casi in cui può essere attivato sono caratterizzati dalla omissione di atti dovuti o dal mancato rispetto dei termini per il compimento di questi ultimi; il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale; il principio di leale collaborazione è soddisfatto dalla previsione di un invito ad adempiere con indicazione di un congruo termine entro cui provvedere.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della l.r. Puglia 15/2002.