Sentenza n.70 - deposito 2 2004


Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo degli articoli 6, comma 3, 8, comma 3, 9, 10 e 24 della legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 29 “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti) e successive modificazioni alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modificazioni”.


Contenuto delle disposizioni impugnate


Nel ricorso vengono motivate solo le censure relative agli articoli 6, comma 3, 9 e 24 della l.r. Toscana 29/2002. L'art. 6 prevede che la Regione possa provvedere mediante commissario alla sostituzione di province e comuni che non adempiono ai compiti loro attribuiti (approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati e predisposizione dell'anagrafe dei siti da bonificare); l'art. 9 prevede che essa possa esercitare i poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani provinciali e che anche le province possano esercitarli nei confronti dei comuni inadempienti rispetto ai compiti ad essi attribuiti; l'art. 24 stabilisce nuovi termini per l'approvazione dei piani provinciali e conferma l'esercizio regionale dei poteri sostitutivi.


Motivi del ricorso


Contrasto con l'art. 120 della Costituzione, il cui secondo comma attribuisce al Governo il potere di sostituirsi agli organi delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nei casi indicati e riserva alla legge il compito di definire le relative procedure, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il potere di sostituzione è affidato soltanto allo Stato.


Decisione della Corte


Gli atti introduttivi del giudizio riferiscono l'impugnazione esclusivamente alla disciplina dei poteri sostitutivi regionali: la questione di legittimità costituzionale è quindi circoscritta agli articoli 6, comma 3, 9 e 24 della l.r. Toscana, che trattano di poteri sostitutivi. Richiama le considerazioni già espresse nelle sentenze 69 e 43 del 2004. La legge regionale può prevedere l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei comuni e anche prevedere poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento dei medesimi. Poiché però questi interventi sostitutivi costituiscono un'eccezione rispetto al normale svolgimento di attribuzioni da parte dei comuni come definite dalla legge, devono essere rispettati precisi condizioni e limiti già elaborati dalla giurisprudenza della Corte. Le disposizioni censurate risultano conformi ai criteri previsti: la sostituzione è prevista per attività prive di discrezionalità nell'an; fanno esplicito riferimento alla legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53, recante la disciplina dei commissari nominati dalla Regione, che disciplina analiticamente la nomina dei commissari e le modalità di esercizio dei loro poteri. E' prevista anche una diffida ad adempiere, entro un congruo termine, da parte del Presidente della Giunta. La congruità del termine sarà valutata caso per caso in relazione agli specifici atti o attività da compiere e alla loro complessità.


Dichiarazione:


Dichiara inammissibile per difetto di motivazione le censure relative all'art. 8, comma 3, 10 e 24, commi 1, 2 e 4 della l.r. Toscana 29/2002; non fondata la questione sollevata in relazione all'art. 6, comma 3, 9 e 24, comma 3, della stessa legge regionale.