Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo dell'art. 4, comma 3, della legge Regione Puglia 31 gennaio 2003, n. 2 (Disciplina degli interventi di sviluppo economico, attività produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 4, comma 3, della l.r. Puglia 2/2003, dopo aver disposto che i comuni, periodicamente, determinano canoni, prezzi e tariffe per la fornitura di beni e servizi alle aziende insediate in un'area industriale, nonché i criteri di riparto degli oneri per la copertura dei costi delle opere e degli impianti in uso comune alle aziende insediate, stabilisce che, qualora i comuni non adempiano a tali prescrizioni, la Regione assume proprie determinazioni sostitutive.
Motivi del ricorso
L'attribuzione del potere sostitutivo alla Regione contrasta con l'art. 120, secondo comma, della Costituzione che conferisce al Governo la titolarità del potere sostitutivo anche nei riguardi del comune. Solo la legge statale può disciplinare la materia, sia per quanto stabilito dall'art. 114 della Costituzione, sia perché il potere sostitutivo nei confronti di un comune attiene alla stessa possibilità di operare dell'ente locale, e dunque riguarda le funzioni comunali, la cui disciplina è di esclusiva competenza statale, in base alla lettera p) del secondo comma dell'art. 117.
Decisione della Corte
I poteri sostitutivi, come anche la previsione che un altro ente, diverso da quello ordinariamente competente, nomini organi straordinari per il compimento di atti che spetterebbero all'ente sostituito, costituiscono limitazione dell'autonomia dell'ente e devono quindi trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali. Richiama l'assetto costituzionale dei poteri sostitutivi, prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, già ampiamente riportato nella sentenza n. 43/2004. Prima della riforma del Titolo V, lo Stato poteva sostituirsi alle Regioni per la tutela di interessi unitari allora di esclusiva responsabilità statale. Le Regioni potevano esercitare le funzioni amministrative solo nelle materie dell'art. 117, primo comma. Le funzioni degli enti locali territoriali erano determinate in linea di principio dalle leggi della Repubblica di cui all'art. 128. Poteva essere prevista la sostituzione di organi regionali agli enti locali solo in base a leggi regionali di delega o di conferimento di funzioni per le materie in cui, in base agli artt. 117 e 118, le regioni erano titolari delle competenze amministrative oltre che legislative. Nel nuovo assetto costituzionale, compete alla legislazione esclusiva statale solo la determinazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e comunità montane di cui alla lettera p) del secondo comma dell'art. 117. L'art. 118 primo comma attribuisce in linea di principio ai comuni l'esercizio di tutte le funzioni amministrative, salva la necessità di assicurarne l'esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Spetta comunque alla legge, statale o regionale, secondo il riparto delle competenze legislative, operare la concreta allocazione delle funzioni. Gli interventi previsti dall'art. 120 hanno tutti carattere straordinario, in quanto si riferiscono ad emergenze istituzionali di particolare gravità, e aggiuntivo: la consolidata tradizione legislativa ha infatti sempre ammesso interventi sostitutivi regionali nei confronti degli enti locali. Richiama i principi e i criteri che devono guidare l'esercizio dei poteri sostitutivi (già indicati nella sentenza 43/2004). Anche la legge regionale può prevedere ipotesi di poteri sostitutivi delle Regioni nei confronti degli enti locali, rispettando però i criteri e requisiti indicati perché le ipotesi di potere sostitutivo siano conformi alla Costituzione. La norma censurata è illegittima in quanto: non viene determinata la tipologia delle sostituzioni affidate alla Regione; non viene individuato l'organo regionale competente; non viene disciplinata la procedura di esercizio del potere sostitutivo; non è previsto alcun meccanismo di collaborazione con l'ente inadempiente.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità dell'art. 4, comma 3, della l.r. Puglia 2/2003.