Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002) promosso dalla Regione Emilia Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Gli articoli 54 e 55 della l. 448/2001 prevedono l'istituzione di un Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali e il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale; viene rinviata a successivi decreti ministeriali la disciplina regolamentare degli interventi.
Motivi del ricorso
Contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto la materia delle opere pubbliche di interesse regionale rientra nell'ambito della potestà legislativa regionale: di conseguenza è illegittimo il rinvio al regolamento statale. Contrasto con l'art. 119 della Costituzione in quanto, trattandosi di funzioni pubbliche ordinarie delle Regioni e degli enti locali, lo Stato deve assicurare l'integrale copertura finanziaria. Non si giustificano l'intervento legislativo statale e neanche l'istituzione di riserve finanziarie da disciplinare e gestire a livello ministeriale.
Decisione della Corte
Quanto alle funzioni amministrative, la legge statale può solo disciplinare le funzioni fondamentali degli enti locali territoriali e può dettare norme solo nelle materie di competenza esclusiva elencate nell'art. 117, secondo comma, e i principi fondamentali in quelle di competenza concorrente elencate nell'art. 117, terzo comma (sentenza della Corte costituzionale 16/2004 sul Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni). Sul piano finanziario, in base al nuovo art. 119, lo Stato può solo destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi finanziari speciali a favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, per scopi particolari, diversi dal normale esercizio delle funzioni. Interventi dello Stato a favore dei comuni e vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti dei comuni stessi, possono trovare spazio solo nell'ambito della attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni (119, quinto comma). Sono inammissibili forme di intervento statale nell'ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regionale, anche se eventualmente nel rispetto dei principi fondamentali della legge statale. Gli interventi speciali previsti dal quinto comma dell'art. 119 devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma devono anche essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni (o altri enti locali). Se i finanziamenti riguardano ambiti di competenza delle regioni, esse devono poter esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio. Finanziamenti statali che non rispettino questi limiti e criteri costituiscono strumenti di ingerenza nell'esercizio delle funzioni degli enti locali. I fini indicati nelle disposizioni censurate sono estremamente generici: si riferiscono a strumenti di finanziamento che non rientrano negli interventi speciali del quinto comma dell'art. 119, di competenza esclusiva statale, ma sono piuttosto riconducibili a materie o compiti di competenza concorrente regionale (a cominciare dal governo del territorio). Non è previsto alcun coinvolgimento regionale, ma solo la deliberazione delle competenti commissioni consiliari. Per quanto riguarda la disciplina della spesa ed il trasferimento di risorse, lo Stato deve agire in conformità al nuovo riparto delle competenze e alle nuove regole, disponendo i trasferimenti senza vincolo di destinazione specifica, passando attraverso il filtro dei programmi regionali e coinvolgendo le Regioni interessate nei processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali. La previsione di fondi ausiliari per la realizzazione delle opere in questione non è neanche collegabile alla perequazione delle risorse finanziarie. I Fondi dovranno quindi essere assoggettati ad una nuova disciplina legislativa per essere destinati alla finanza locale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 della l. 448/2001.