Giudizi principali di legittimità costituzionale degli articoli 10, comma 1, lettere a), b) e c); 27, commi 8, 9, 10 e 11, e 25, commi 1 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) promossi dalle Regioni Basilicata ed Emilia Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 10, comma 1, lettere a), b) e c), detta disposizioni in materia di tariffe dell'imposta sulla pubblicità e sul diritto alle pubbliche affissioni. Le disposizioni dell'art. 27 trattano di aliquote e tariffe dei tributi locali (comma 8), imposta comunale sugli immobili (comma 9), calcolo dei sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice (comma 10), modalità di versamento dell'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D (comma 11). L'art. 25 modifica il meccanismo di acconto e conguaglio, nella ripartizione annuale ai comuni e alle province da parte del Ministero dell'interno, delle somme versate a titolo di addizionale IRPEF.
Motivi del ricorso
Quanto all'art. 10, la materia concerne il sistema tributario degli enti locali, oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni, salva solo la competenza dello Stato di fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le lettere a), b) e c) si connotano per la eccessiva analiticità e costituiscono tutte norme di dettaglio, in contrasto con gli articoli 3, 5, 114 e 117 della Costituzione modificati dalla legge costituzionale n. 3/2001. L'art. 27 contiene disposizioni di esasperato dettaglio nella materia della finanza locale, di competenza esclusiva delle Regioni, in contrasto con l'art. 117 della Costituzione (che attribuisce ai comuni la potestà regolamentare in ordine all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite), con il principio di ragionevolezza (in quanto detta una disciplina uniforme per tutti i comuni) e con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione. Le modifiche introdotte sull'addizionale comunale IRPEF intaccano il principio della certezza del diritto: nella versione originaria della disciplina, gli acconti andavano calcolati annualmente sulla base dei dati IRPEF dell'anno precedente e sui conguagli calcolati e corrisposti l'anno successivo con il nuovo acconto. La nuova disciplina prevede invece che il calcolo avvenga in base a dati statistici più recenti e ciò fa perdere la certezza della relazione tra trasferimenti concreti e concrete risultanze fiscali, in contrasto con il principio di certezza delle risorse finanziarie, sancito dall'art. 119 della Costituzione.
Decisione della Corte
Tutte le disposizioni impugnate attengono al regime tributario e delle entrate degli enti locali. Contesta che possano ricondursi alla materia “sistema tributario degli enti locali” rientrante nella competenza residuale regionale e che lo Stato debba solo determinare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Il sistema finanziario e tributario degli enti locali è oggetto delle disposizioni dell'art. 119 della Costituzione secondo il quale tutti gli enti enumerati hanno: autonomia finanziaria di entrata e di spesa (primo comma); risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri; dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio (secondo comma). Le risorse derivanti da tali fonti e dal fondo perequativo consentono a questi enti di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite (quarto comma). L'attuazione del disegno costituzionale richiede che il legislatore statale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, fissi i principi ai quali i legislatori regionali dovranno attenersi e determini le grandi linee di intervento nel settore tributario, definendo spazi e limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva di Stato, Regioni ed enti locali. In questa materia non è ammissibile una potestà regionale autonoma in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento: le Regioni non possono legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali, mentre il legislatore statale può dettare norme modificative, anche in dettaglio, della disciplina dei tributi esistenti.
Dichiarazione:
Dichiara non fondate tutte le questioni sollevate.