Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) promosso dalle Regioni Toscana, Basilicata ed Emilia Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 24 detta misure diverse in tema di Patto di stabilità interno per province e comuni, ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004. Pone un tetto alle spese correnti dell'ente locale per l'anno 2002 (comma 2), escludendo dal computo le spese correnti necessarie per l'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate in base a modificazioni legislative intervenute successivamente all'anno 2000 (comma 3); estende questo limite ai pagamenti per spese correnti relative ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000 (comma 4); introduce un meccanismo di decurtazione, anche a titolo sanzionatorio, dei trasferimenti erariali (comma 9). Stabilisce che per l'acquisto di beni e servizi gli enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (comma 6) e che gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati in enti e aziende promuovano l'adesione alle convenzioni del comma 6 (comma 7). Il comma 13 prevede che gli enti locali trasmettono periodicamente (trimestralmente) al Ministero dell'economia e delle finanze informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati (comma 10), informazioni sugli impegni assunti (comma 11), eventualmente informazioni sulle operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate in conto di tesoreria (comma 12). Il prospetto e le modalità di trasmissione saranno definite dal ministero medesimo (comma 13).
Motivi del ricorso
Riguardo ai vincoli posti alle crescita della spesa corrente (commi 2, 3, 4 e 9) le Regioni lamentano che lo Stato ha dettato norme di dettaglio nella materia coordinamento della finanza pubblica che l'art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente; la legge comprime l'autonomia delle Regioni ai fini della allocazione delle funzioni amministrative in capo agli enti locali; impone vincoli eccessivi che non tengono conto della concreta situazione finanziaria degli enti e della loro capacità fiscale. Riguardo ai vincoli posti agli acquisiti di beni e servizi e alle altre economie di spesa, si lamenta la violazione della competenza legislativa regionale in tema di organizzazione e funzionamento degli enti locali, e il carattere di disposizioni di dettaglio, che impone autoritativamente i comportamenti che debbono essere tenuti dalle amministrazioni locali. Il comma 13 è censurato in quanto norma di dettaglio che attribuisce al ministro un potere regolamentare al di fuori delle materie di potestà esclusiva dello Stato, e in quanto non prevede una intesa in conferenza Stato-Regioni, violando il principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte
L'art. 28 della legge finanziaria 448/1998 ha introdotto il Patto di stabilità interno, concernente il concorso delle Regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al Patto di stabilità e crescita definito in sede di Unione europea, che comporta l'impegno degli enti medesimi a ridurre il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e il rapporto tra l'ammontare del debito e il prodotto interno lordo. L'art. 24 censurato ha aggiunto un limite massimo alla crescita delle spese correnti. L'originaria versione del comma 9 prevedeva un sistema di sanzioni in termini di riduzione ulteriore dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti locali. La l. 27 dicembre 289/2002, finanziaria per il 2003, ha soppresso quelle sanzioni. Ritiene cessata la materia del contendere riguardo al comma 9 dell'art. 24. Riguardo ai commi 2,3 e 4 non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi sanzioni per finalità di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionate anche dagli obblighi comunitari nelle politiche di bilancio, anche se queste si traducono in limitazioni indirette dell'autonomia di spesa degli enti. Il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente costituisce uno degli strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi del riequilibrio finanziario. Il legislatore statale può, in via transitoria e in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, nell'esercizio quindi della sua ragionevole discrezionalità, introdurre per un anno anche un limite alla crescita della spesa corrente degli enti autonomi. Ritiene non fondate le censure relative ai commi 2, 3 e 4. Riguardo ai commi 6, 7 e 8 sulle convenzioni per gli acquisiti di beni e servizi e la esternalizzazione dei servizi osserva che questo tipo di previsioni non è nuovo nella normativa statale (cfr. art. 26 della l. 488/1999 – legge finanziaria 2000 e art. 59 della l. 388/2000 – legge finanziaria 2001). La materia riguarda il coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente delle Regioni, nella quale non può essere contestata la legittimità della norma che consente agli enti autonomi di aderire alle convenzioni statali, trattandosi di previsione facoltizzante. Riguardo al comma 13, rileva che non viene contestato l'obbligo informativo per cui le Regioni sono tenute a trasmettere al Ministero determinate informazioni su incassi, pagamenti e impegni assunti, ma solo che sia il Ministero a definire il prospetto e le modalità di trasmissione del prospetto. Il fatto che non venga contestato l'obbligo di trasmissione all'amministrazione centrale, ma solo la definizione delle modalità tecniche, porta a far ritenere non fondata la censura.
Dichiarazione:
Dichiara cessata la materia del contendere riguardo al comma 9 dell'art. 24; non fondate tutte le altre questioni.