Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4 (Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro "Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia tossicologica" dell'Azienda ospedaliera "Ciaccio Pugliese" di Catanzaro) promosso dal Governo.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 della l.r. 4/2002 aumenta di n. 5 posti di biologo e n. 2 posti di medico la dotazione organica esistente presso il Centro microcitemia dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro; l'art. 2 autorizza l'Azienda ospedaliera a coprire l'aumento di organico mediante un concorso riservato cui è ammesso a partecipare solo il personale che ha già operato con l'assegnazione di borse di studio nell'ambito di progetti di ricerca nei Centri di cui all'art. 1 e che ha ottenuto almeno due proroghe al contratto nell'ambito di tale attività di ricerca.
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 97 della Costituzione in quanto il legislatore regionale ha limitato l'accesso al concorso in base a criteri che non assicurano la selezione dei soggetti effettivamente più qualificati e capaci e conseguente illegittimità della deroga alla regola dell'accesso per pubblico concorso; violazione dell'art. 51, primo comma, della Costituzione in quanto, limitando la cerchia dei cittadini che possono accedere alla copertura dei posti, viene disatteso il diritto dei cittadini ad accedere agli uffici pubblici; violazione dell'art. 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa regionale debba essere esercitata nel rispetto della Costituzione.
Decisione della Corte
Il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento del pubblico impiego. Ad essa si può derogare solo in presenza di particolari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e sempre che sia rispettato il principio di ragionevolezza. Non obietta nulla quanto all'esigenza di consolidare le professionalità acquisite e di accrescere l'organico, ma ritiene che la riserva integrale a favore dei "borsisti" sia irragionevole e renda la scelta legislativa regionale lesiva dei parametri costituzionali di cui agli articoli 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge Regione Calabria 4/2002.