Conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Toscana in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 19 settembre 2002 di nomina del commissario dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago toscano.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Con il decreto 19 settembre 2002, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha nominato il commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano.
Motivi del ricorso
La Regione Toscana chiede che la Corte dichiari che non spetta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in mancanza della prescritta intesa con la Regione Toscana, provvedere alla nomina. L'intesa è infatti posta dal legislatore statale a salvaguardia delle potestà regionali costituzionalmente garantite nelle materie del governo del territorio e dell'edilizia, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell'agricoltura, del turismo e della caccia. La nomina fatta in mancanza dell'intesa viola il principio di leale collaborazione e gli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione.
Decisione della Corte
L'art. 9, comma 2, della l. 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro delle aree protette), nell'individuare, tra gli organi dell'Ente Parco, il Presidente, dispone che questi sia nominato con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio sia in tutto o in parte il parco nazionale. Nessuna disposizione prevede tra gli organi dell'Ente il commissario straordinario, ma ciò non esclude che il Ministero dell'ambiente possa nominarlo, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, in attuazione del principio generale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del superiore interesse pubblico al sopperimento degli organi di ordinaria amministrazione i cui titolari siano scaduti o mancanti. La nomina del commissario da parte del Ministero dell'ambiente non è però ammissibile solo perché non è stata raggiunta l'intesa per la nomina del presidente. Condizione di legittimità della nomina del commissario è, nell'applicazione del principio di leale collaborazione, che sia almeno stata avviata la procedura per la nomina del presidente. Il fatto che la Regione Toscana abbia rifiutato l'intesa sul nominativo proposto dal Ministro non realizza la richiesta condizione di legittimità: solo lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo legittimano la nomina del commissario.
Dichiarazione:
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, la nomina del commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano nel caso in cui tale nomina avvenga senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa per la nomina del presidente. Annulla il decreto ministeriale di nomina del commissario straordinario.