Giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Governo degli articoli 1, comma 2, e ad esso collegati della legge Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare); 7 e 8 della legge Regione Emilia Romagna 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria); 2 e 4 della legge Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica); 45 della legge Regione Lazio 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni contenute nelle leggi delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna e l'art. 4 della l.r. Lombardia 12/2003 dettano nuove norme sull'igiene del personale addetto all'industria alimentare e dispongono l'eliminazione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 383 recante la disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. L'art. 45 della l.r. Lazio 29/2003 elimina il libretto di idoneità sanitaria per i farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private. L'art. 2 della l.r. Lombardia 12/2003 prevede una serie di casi nei quali le ASL regionali non rilasciano più certificati sanitari.
Motivi del ricorso
Le disposizioni delle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Lombardia che eliminano l'obbligo generale del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge 283/1962 e l'analoga eliminazione, ad opera della l.r. Lazio, del libretto di idoneità sanitaria per i farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche, contrastano con l'art. 117, comma secondo, della Costituzione, costituiscono violazione di un principio fondamentale dell'ordinamento, stabilito dallo Stato per la tutela della salute, quale misura di profilassi igienico-sanitaria a carattere generale. I legislatori regionali hanno invaso le attribuzioni riservate allo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi del secondo comma, lettera h), dell'art. 117 Cost.. L'art. 2 della l.r. Lombardia 12/2003, che esclude dalle competenze delle ASL il rilascio di alcuni certificati sanitari, determina una violazione di un principio fondamentale della materia, in contrasto con quanto disposto dall'art. 117, terzo comma Cost., in quanto queste attestazioni costituiscono esercizio delle attività istituzionalmente attribuite alle ASL dall'art. 14, comma 3, lett. q), della legge 833/1978.
Decisione della Corte
Ritiene infondata la censura che riconduce le disposizioni in esame alla materia ordine pubblico e sicurezza, che si riferisce alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenze n. 407 del 2002 e n. 6 del 2004) e anche quella relativa alla violazione di un principio fondamentale desumibile dall'art. 14 della legge 283/1962, che deve ritenersi superata dalla sopravvenuta legislazione comunitaria. La normativa statale, pur non espressamente abrogata, è stata affiancata da una disciplina di matrice europea di garanzia sostanziale e controllo sulle modalità di igiene dei prodotti alimentari. Della legge 283/1962 rimane il sistema sanzionatorio per una serie di comportamenti valutati dannosi. Non tutte le prescrizioni sostanziali in essa contenute devono considerarsi principi fondamentali: il legislatore regionale se ne può discostare, introducendo proprie disposizioni legislative di controllo dell'igiene alimentare a tutela del consumatore. Ritiene infondate le censure mosse all'art. 2 della l.r. Lombardia 12/2003, in quanto diverse leggi statali, anche precedenti la riforma del Titolo V, hanno attribuito funzioni certificatorie a soggetti diversi dalle ASL e hanno riconosciuto al legislatore regionale poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali. In particolare: il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori previsto dall'art. 2, comma 1, è stato ridisciplinato dall'art. 8 della legge 977/1967 sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti; gli altri certificati indicati dal comma 1 (sana e robusta costituzione, idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e idoneità psicofisica per la frequenza di istituti professionali e di corsi di formazione professionale) sono stati ridisciplinati dagli articoli 2, comma 1, lettera a), 16, comma 2, e 17, comma 1, del d.lgs. 626/1994 attuativo di direttive comunitarie in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. La base legislativa dei certificati previsti dal comma 2 dell'art. 2 (libretto di idoneità sanitaria per parrucchieri e certificato per vendita di generi di monopolio) era alquanto “dubbia”. Il libretto di idoneità sanitaria non è infatti esplicitamente chiesto dalla l. 161/1963 sulla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e affini, mentre in tema di vendita dei generi di monopolio l'art. 6 legge 1293/1953 prevede solo che il gestore dei magazzini di vendita debba essere immune da malattie infettive e contagiose. L'autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie era già ampiamente consentita dalla legislazione nazionale (art. 117 d.lgs. 297/1994 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e art. 47 del d.p.r. 355/1999 recante il regolamento dei servizi di medicina scolastica) e la limitazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive contenuta nell'art. 49 del d.p.r. 444/2000 non è più vincolante per il legislatore regionale in quanto contenuta in un testo regolamentare (cfr. sentenza 17/2004, 507/2000 e 420/1999). Le certificazioni per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta è coerente con l'ordinamento in quanto già prevista nei regolamenti di esecuzione degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi esecutivi con i d.p.r. 28 luglio 2000, n. 270 e 272.
Dichiarazione:
Dichiara infondate tutte le questioni sollevate.