Sentenza n.26 - deposito 20 2004


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) promosso dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 33 della l. 448/2001 ha aggiunto al comma 1 dell'art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali la lettera b)-bis in base alla quale il Ministero, a fini di valorizzazione dei beni culturali, può stipulare accordi con le amministrazioni pubbliche e con soggetti privati e costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società. Può inoltre dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della funzione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento governativo.


Motivi del ricorso


Le principali censure sono due. La prima si riferisce al fatto che la disposizione impugnata, pur riguardando formalmente la gestione dei servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica del patrimonio artistico, in realtà disciplina con norme di dettaglio la valorizzazione dei beni culturali, materia che l'art. 117, terzo comma, Cost., attribuisce alla competenza legislativa concorrente. La seconda censura si riferisce alla previsione di un regolamento ministeriale in materia concorrente, in violazione del comma sesto dell'art. 117.


Decisione della Corte


La disposizione censurata rinvia all'art. 152 del d.lgs. 112/1998 che stabilisce, sia pure ai fini della individuazione delle funzioni e dei compiti di valorizzazione dei beni culturali, che Stato, Regioni ed enti locali esercitano le relative attività ciascuno nel proprio ambito. Presuppone quindi un criterio di ripartizione delle competenze che viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali di cui abbia rispettivamente la titolarità. Criterio che conserva la sua efficacia interpretativa anche in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione. Da questo criterio risulta chiaro che il soggetto che ha la titolarità dei beni culturali è lo Stato. Esclude che la disposizione impugnata possa essere lesiva delle pretese delle Regioni ricorrenti le cui attribuzioni in materia non rientrano nella previsione dell'art. 33. La l. 448/2001 distingue nettamente l'ipotesi della concessione dei servizi inerenti a beni culturali di cui è titolare lo Stato, considerata nell'art. 33, dall'ipotesi della concessione dei servizi culturali locali, considerata nell'art. 35. L'art. 35, comma 15, della l. 448/2001 (che inserisce l'art. 113-bis al d.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) senza stabilire vincoli procedurali o contenutistici, facoltizza – con carattere di principio - gli enti locali, nel cui ambito rientrano le Regioni, ad effettuare l'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate, oppure a soggetti terzi, sulla base di contratti di servizio.


Dichiarazione:


Dichiara non fondata la questione.