Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) promosso dalle Regioni Marche, Toscana e Basilicata.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 29 della l. 448/2001 stabilisce una serie di misure volte a rafforzare l'efficienza e la economicità di gestione delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e gli enti finanziati a carico del bilancio dello Stato possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni, acquistare sul mercato i servizi originariamente prodotti al loro interno, a condizione di ottenere economie di gestione; possono costituire soggetti di diritto privato ai quali affidare le svolgimento di servizi dalle stesse prima svolti, nel rispetto del principio di economicità, e offrire ai soggetti di diritto privato già esistenti lo svolgimento di questi servizi. Il comma 2 prevede che le stesse amministrazioni possono ricorrere a forme di autofinanziamento, grazie alle entrate proprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio, al fine di ridurre gli stanziamenti pubblici a carico dello Stato. Il comma 3 stabilisce che ai trasferimenti di beni effettuati a favore di soggetti di diritto privato costituiti ai sensi del primo comma si applica il regime tributario agevolato previsto dall'art. 90 della l. 388/2000. Il comma 4 ha elevato da tremila a cinquemila abitanti il limite dimensionale degli enti locali che, dimostrata la mancanza di figure professionali idonee tra i dipendenti, anche al fine di contenere la spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo, sindaco e assessori, la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di porre in essere anche atti di natura tecnico – gestionale. Il comma 5 demanda al regolamento governativo statale la definizione della tipologia dei servizi trasferibili, le modalità di affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe, nonché le clausole di carattere finanziario, facendo salva la competenza delle regioni e egli enti locali. Il comma 6 è stato modificato nelle more del giudizio, per cui la Corte ritiene cessata la materia del contendere. Il comma 7 prevede che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce gli indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, i programmi di valutazione tecnica dei progetti in corso e di quelli da adottare.
Motivi del ricorso
Violazione dell'art. 117 della Costituzione, che riserva alla esclusiva competenza legislativa regionale le materie della organizzazione e del funzionamento delle Regioni e degli enti locali. Il secondo comma viola l'art. 119 della Costituzione, in quanto, disconoscendo il carattere autonomo e non più derivato della finanza regionale, pone limiti al legislatore regionale nella definizione delle politiche di bilancio della Regione. Il comma 3 contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e con l'art. 119 della Costituzione. Il comma 4 lede la competenza legislativa residuale in materia di organizzazione degli enti locali. Il comma 5 viola il comma sesto dell'articolo 117 in quanto prevede un regolamento statale in materia dei servizi trasferibili delle Regioni e degli enti locali, materia appartenente alla competenza legislativa regionale c.d. residuale. Il comma 7 si basa su un potere di indirizzo e coordinamento che non è più configurabile dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.
Decisione della Corte
Spetta allo Stato, in sede di legislazione concorrente, determinare i principi fondamentali nella materia compresa nella endiadi “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”. La disposizione contenuta nel comma 1 ha carattere meramente facoltizzante e autorizzatorio con valore di principio: per effetto di essa, la scelta riguardante il reperimento sul mercato o l'affidamento dei servizi o la gestione diretta resta rimessa, in ogni caso, rispettivamente, alle Regioni e agli enti locali, sia in ordine all'an, sia in ordine al quomodo. Il legislatore statale ha solo indicato, con carattere non vincolante per le autonomie regionali e in via generale, alcune possibili modalità procedimentali caratterizzate da finalità esclusivamente economico-finanziarie, per la c.d. esternalizzazione dei servizi. Per gli stessi motivi non ritiene fondata la censura mossa al comma 2. Con specifico riferimento a quest'ultima, osserva che anche le amministrazioni diverse dallo Stato possono ricorrere a forme di autofinanziamento, e ciò non costituisce lesione della competenza legislativa regionale c.d. residuale in tema di organizzazione e funzionamento della regione. Nell'assetto delle competenze risultanti dalla riforma del Titolo V, l'autofinanziamento delle funzioni attribuite a Regioni ed enti locali costituisce corollario della potestà legislativa esclusiva regionale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, al fine di rispettare il principio più volte ribadito dalla Corte del parallelismo tra responsabilità di disciplina della materia e responsabilità finanziaria. Ricorda che con il d.lgs 18 febbraio 2000, n. 56 sul federalismo fiscale è stato dato avvio al passaggio dal sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario per trasferimenti a carico del bilancio dello Stato a quello che prevede l'accesso diretto mediante la c.d. compartecipazione ad alcuni tributi statali: il modello di finanziamento della finanza regionale è incentrato sul sistema della compartecipazione a quote di tributi erariali e non più su trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. La questione riguardante il comma 3 dell'art. 29 è inammissibile perché si tratta di imposte sui trasferimenti di beni immobili e di aziende, riguarda la finanza statale e non può configurare alcuna lesione della sfera di competenza regionale. L'intervento previsto nel comma 4 riguarda l'esecutivo comunale e le funzioni ad esso attribuibili, settore che rimane attribuito alla competenza esclusiva statale in forza dell'art. 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione. La innovazione è facoltativa, rimessa alla scelta del singolo comune, pur tenendo fermo il presupposto del realizzo del contenimento della spesa. La censura mossa al comma 5 non è fondata: la clausola di salvezza delle funzioni delle Regioni e degli enti locali deve essere intesa nel senso che la potestà regolamentare statale può riguardare solo la parte normativa di competenza esclusiva statale e quindi riferirsi solo all'organizzazione amministrativa statale e degli enti pubblici nazionali. Le funzioni attribuite al Ministro dal comma 7 sono ricollegabili al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale che la lettera r), del secondo comma dell'art. 117 attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale.
Dichiarazione:
Ritiene infondate tutte le censure sollevate, e cessata la materia del contendere riferita al comma 6 dell'art. 29 della l. 448/2001.