Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 10, della l. 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) promosso dalla Regione Toscana.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Stabilisce che per l'anno 2002, ai fini dell'adozione dei programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni; che con successivo regolamento governativo di esecuzione saranno dettate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le disposizioni per l'attuazione della disposizione e per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando ad una determinata tipologia di comuni una quota non inferiore all'85% del totale della disponibilità del Fondo.
Motivi del ricorso
Viene ravvisata lesione: delle attribuzioni regionali; del divieto di attribuzione di potestà regolamentare allo Stato in materie in cui esso non ha competenza legislativa esclusiva; del principio di leale collaborazione e dell'autonomia finanziaria delle Regioni, in quanto il finanziamento viene sottratto ai trasferimenti finanziari a favore delle Regioni.
Decisione della Corte
Ripercorre la legislazione in materia: dai programmi integrati promossi dai comuni previsti dall'art. 16 della l. 17 febbraio 1992, n. 179, ai programmi di recupero urbano, che godevano di contributo statale, previsti dall'art. 11 del d.l. 398/1993, all'art. 54, comma 1, lett. e), del d.lgs. 112/1998 che manteneva in capo allo Stato le sole funzioni di promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implicassero un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato. Dopo la riforma del Titolo V, la legge statale non è più competente a determinare le funzioni amministrative dei comuni e delle province, né ad attribuire loro le funzioni di interesse esclusivamente locale nelle materie di competenza regionale, come accadeva prima della riforma, ai sensi degli articoli 128 e 118 del vecchio testo. Ora la legge statale può solo disciplinare le funzioni fondamentali degli enti locali territoriali di cui alla lettera p) del secondo comma dell'art. 117. Per il resto, il legislatore statale può dettare norme solo nelle materie di competenza esclusiva elencate nell'art. 117, secondo comma, e principi fondamentali in quelle di competenza concorrente indicate nel terzo comma. Sul piano finanziario, enti locali e Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e spesa e godono di risorse autonome. Le risorse che debbono consentire a Regioni ed enti locali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite sono: tributi ed entrate proprie da essi stabiliti secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica; compartecipazione al gettito dei tributi erariali; accesso al fondo perequativo per i territori di minore capacità fiscale. Per il resto, lo Stato può solo destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi finanziari speciali in favore di enti locali determinati, per gli scopi indicati dal quinto comma dell'art. 119 Cost., diversi dal normale esercizio delle funzioni. Non possono oggi trovare spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, fuori dall'ambito di attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli interventi speciali previsti dalla previsione costituzionale. Ancor meno sono ammissibili forme di intervento in materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla Regione. La riqualificazione urbana dei comuni rappresenta una finalità non riconducibile a materie o compiti di competenza esclusiva statale, ma eventualmente ad ambito di competenza concorrente (come il governo del territorio) o esclusiva regionale. La disposizione censurata non prevede inoltre alcun ruolo della Regione interessata alla attribuzione dei finanziamenti.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità dell'art. 25, comma 10, della l. 448/2001.