Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) promosso dalle Regioni Campania ed Emilia Romagna.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il comma 1 dell'art. 28 stabilisce che, al fine, tra l'altro, di ridurre la spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, il Governo provvede ad emanare uno o più regolamenti con i quali individua gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, e ne dispone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione. Il comma 2 esclude da tali interventi una serie di enti (quelli che gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale; quelli essenziali per le esigenze di difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza, e quelli che svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica). Il comma 5 subordina la trasformazione alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico. Il comma 6 assoggetta la soppressione e la liquidazione alle modalità stabilite dalla l. 1404/1956. Il comma 7 stabilisce che gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali; il comma 10 estende l'esenzione alle operazioni di trasformazione effettuate dalle Regioni e dalle province autonome. Il comma 8 dispone che la disciplina su trasformazioni e soppressioni si applica, sentite le Regioni, anche agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica dei medesimi. Il comma 11 stabilisce che nell'esercizio delle funzioni in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, gli enti competenti possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari.
Motivi del ricorso
Invasione delle competenze riservate alla potestà legislativa regionale in via esclusiva oppure concorrente; violazione dell'art. 117, comma sesto, nella parte in cui si demanda ad un regolamento la disciplina di materie diverse da quelle attribuite alla competenza esclusiva dello Stato; l'ampliamento della sfera statale si desume in particolare dal comma 10 che estende l'esenzione anche alle trasformazioni disposte dalle Regioni e dalle province; il legislatore statale non può intervenire sugli enti di ricovero e cura del comma 8; il comma 11 non ha contenuto normativo, ma interviene, in dettaglio, in materia che esula dalle competenze legislative statali.
Decisione della Corte
Le disposizioni censurate sono state modificate dalla l. 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici). L'art. 34, comma 23, della l. 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) ha interamente sostituito la disposizione e ha stabilito che il Governo individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili, disponendo, se necessario, la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato o la fusione o l'accorpamento e limitando l'ambito di applicazione degli interventi del Governo ai soli enti ed organismi pubblici sui quali lo Stato esercita poteri di vigilanza. L'attuale formulazione porta a dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento ai commi 1, 5 e 6 dell'art. 28 della l. 448/2001. Quanto al comma 8 dell'art. 28, richiama la legge 16 gennaio 2003, n. 3 che ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (legge pure impugnata dalla Regione Emilia Romagna). Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, attuativo della delega, ha dettato una disciplina totalmente diversa da quella contenuta nell'art. 28 della l. 448/2001. Ritiene quindi che la disposizione impugnata non abbia prodotto alcun effetto e che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere. La censura relativa al comma 11 viene dichiarata infondata in considerazione del carattere meramente facoltizzante di quanto disposto dal legislatore statale, che esclude qualunque violazione delle competenze legislative costituzionalmente riconosciute alle Regioni.
Dichiarazione:
Dichiara cessata la materia del contendere riguardo ai commi 1, 5, 6 e 8 dell'art. 28; infondata la questione riguardo al comma 11 dell'art. 28 della l. 448/2001.