Giudizi principali di legittimità costituzionale degli articoli 52, comma 83, 59, 60, comma 1, lettera d), e 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) promossi dalle Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia Romagna e Umbria.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'articolo 52, comma 83, prevede il concorso dello Stato nella costituzione e nella dotazione annuale del fondo di mutualità e solidarietà per i rischi in agricoltura; stabilisce che le modalità operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. L'art. 59 prevede la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, con particolare riferimento a progetti, anche di enti pubblici, per la formazione e valorizzazione degli stilisti. L'art. 60, comma 1, lettera d), prevede che spetti al Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, individuare le tipologie di investimenti che possono essere ammesse al finanziamento attraverso gli aiuti comunitari. L'art. 67 prevede che i finanziamenti revocati dal Comitato per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative nel settore agroalimentare e nella pesca sono assegnati al finanziamento dei nuovi patti territoriali e ai contratti di programma nel settore agricolo.
Motivi del ricorso
L'art. 52, comma 83, viola il sesto comma dell'art. 117 della Costituzione in quanto prevede un potere regolamentare in materia non attribuita alla competenza esclusiva dello Stato; attribuisce allo Stato funzioni amministrative in assenza delle esigenze di esercizio unitario previste dall'art. 118 della Costituzione. L'art. 59 costituisce norma estranea al contenuto tipico della legge: gli interventi previsti sono riconducibili alle materie “industria” e “formazione professionale” estranee alle competenze legislative statali esclusive e concorrenti. Anche riconducendola alla materia “sostegno all'innovazione per i settori produttivi” è incostituzionale, perché non si limita a dettare principi fondamentali, ma disciplina di minuto dettaglio. L'art. 60, comma 1, lettera d), invade un ambito riservato alla legislazione residuale delle Regioni; la determinazione delle tipologie di investimento si risolve nella manifestazione di un potere regolamentare, lesivo dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione. L'art. 67, nella parte in cui disciplina un'attività di programmazione negoziata in agricoltura che fa capo all'amministrazione statale, disattende il riparto delle funzioni previsto dall'art. 118 della Costituzione. Il rispetto delle competenze regionali avrebbe imposto il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili alle Regioni, che avrebbero poi disciplinato l'erogazione delle risorse agli aventi diritto.
Decisione della Corte
Occorre considerare il rapporto tra le politiche statali di sostegno del mercato e le competenze legislative delle Regioni nel nuovo assetto costituzionale e verificare se lo Stato dispone ancora di strumenti di intervento diretto sul mercato o se al contrario le sue funzioni si esauriscono nel promuovere e assecondare l'attività delle autonomie. Occorre collocare gli interventi nel più ampio ambito degli “aiuti di Stato”, che coinvolgono i rapporti con l'Unione europea e incidono sulla concorrenza, la cui disciplina si articola, nell'attuale fase di integrazione sopranazionale, su due livelli: comunitario e statale. Sul piano comunitario, è principio ordinatore della Comunità quello di un'economia aperta e in libera concorrenza (art. 4, comma 1, Trattato CE). In attuazione di questo principio, la Comunità è vincolata a perseguire i fini indicati dall'art. 2, comma secondo, del Trattato CE. I principi del Trattato non sono svincolati da un'idea di sviluppo economico-sociale e non escludono che le istituzioni pubbliche possano avere compiti di intervento sul mercato. Sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti pubblici, sotto qualsiasi forma concessi, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza, ma anche le deroghe ai divieti di aiuti, regolate dall'art. 87, paragrafi 2 e 3, del Trattato CE, sono funzionali alla promozione di un mercato competitivo. Nel diritto comunitario, le regole della concorrenza non sono limitate all'attività sanzionatoria della trasgressione della normativa antitrust, ma comprendono anche il regime degli aiuti, riguardanti sia il campo agricolo sia gli altri settori produttivi. La disciplina degli aiuti è collocata all'interno del Titolo VI, al Capo I, rubricato “Regole di concorrenza”. A queste regole vanno ricondotti i regolamenti comunitari recanti la disciplina generale sui fondi strutturali, sugli aiuti alle piccole e medie imprese e sugli aiuti de minimis: la concorrenza è quindi intesa non in senso statico, ma in senso dinamico, come obiettivo da promuovere. Dal punto di vista del diritto interno, la nozione di concorrenza riflette quella operante in ambito comunitario: l'art. 117, secondo comma, lettera e), accorpa nel medesimo titolo la moneta, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari, il sistema valutario, i sistemi tributario e contabile dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie e la tutela della concorrenza. Quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale: non può essere intesa in senso statico, come garanzia di interventi e di regolazione di un equilibrio perduto, ma anche nell'accezione dinamica, nota al diritto comunitario, che giustifica misure volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali. La materia non ha un'estensione certa: occorre stabilire fino a qual punto la riserva allo Stato della predetta competenza trasversale sia in sintonia con l'ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dall'attuale Titolo V. L'intendimento del legislatore costituzionale è di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese: l'intervento statale si giustifica quindi per la sua rilevanza macroeconomica: solo in questo quadro la Stato ha la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento (fra i quali gli aiuti de minimis) purché siano idonei ad incidere sull'equilibrio economico generale. Appartengono invece alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale, che non creino ostacoli alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni e non limitino l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Non può la Corte stabilire se un intervento abbia effetti così rilevanti sull'economia da trascendere l'ambito regionale. Può però verificare che i presupposti non siano manifestamente irrazionali e che gli strumenti d'intervento siano ragionevoli e proporzionati rispetto agli obiettivi attesi. L'art. 52, comma 83, favorisce la costituzione di consorzi di coassicurazione destinati a fare fronte a rischi che possono essere difficilmente garantiti; è diretto a sostenere il livello degli investimenti nel settore agricolo. La misura è destinata a tutte le imprese operanti a livello nazionale al fine di stimolare la propensione agli investimenti e l'espansione del mercato di settore. L'intervento attiene alla funzione di stabilizzazione macroeconomica propria dello Stato ed è riconducibile alla materia “tutela della concorrenza”, nel suo profilo dinamico e promozionale. Quanto all'art. 59, richiama la normativa statale che specifica le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla concessione e la gestione dei contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis (che ogni Stato membro può concedere ad imprese di qualsiasi settore, salvo alcune esclusioni, che non possono superare, nel triennio, l'importo complessivo di 100.000 euro per ciascuna impresa). Se così contenuto, l'aiuto è ritenuto non lesivo del divieto di cui all'art. 87, par. 1, Trattato CE e come tale non soggetto all'obbligo di notifica previsto dal successivo art. 88, par. 3. Ravvisa la dimensione macroeconomica dell'intervento considerando che gli interventi sono estesi a tutto il territorio nazionale, che sono accessibili, su base concorsuale, da tutti gli operatori dei settori interessati, che le misure agiscono simultaneamente, senza discontinuità temporali e territoriali che ne attenuino l'impatto sull'economia nazionale. Riguardo all'art. 60, comma 1, lett. d), ripercorre la cornice normativa nella quale esso si pone, dalla l. 388/2000 che prevedeva l'attribuzione di crediti d'imposta, entro una certa misura massima, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuassero nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CE. Evidenzia l'intendimento di favorire, attraverso lo strumento fiscale del credito d'imposta, la riallocazione dei fattori produttivi sul territorio nazionale, finalità che presuppone una visione generale delle condizioni del mercato agricolo e la capacità di adottare misure la cui efficacia si estenda simultaneamente all'intero settore. La disposizione si fonda su competenze statali previste dalla lettera e) del secondo comma dell'art. 117, finalizzate alla ratio di mantenere in capo allo Stato un'ampia gamma di interventi capaci di incidere sulle principali variabili del sistema economico. I patti territoriali e i contratti di programma previsti dall'art. 67 della l. 448 si riferiscono all'intero territorio nazionale, nei limiti e nella misura in cui ciò sia reso possibile dalla disciplina comunitaria: si tratta di iniziative inserite nel quadro della programmazione comunitaria degli aiuti con finalità economico-sociale, coinvolgono i rapporti dello Stato con l'Unione europea e richiedono una visione degli assetti del mercato nazionale, del quale sono intese a rafforzare l'efficienza.
Dichiarazione:
Ritiene infondate tutte le questioni sollevate.