Sentenza n.13 - deposito 13 2004


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 22, commi 3 e 4, della l. 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilanci annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) promosso dalla Regione Emilia-Romagna.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 22, comma 3, affida ad un organo statale di livello regionale, l'ufficio scolastico regionale, il compito di distribuire nell'ambito della Regione il personale docente fra le varie istituzioni scolastiche, assicurando la distribuzione degli insegnati di sostegno dell'handicap. Il comma 4 prevede che i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni orarie inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.


Motivi del ricorso


L'art. 22, comma 3, non si limita ad imporre principi organizzativi, ma detta norme di dettaglio; lede le attribuzioni legislative regionali in materia di istruzione, di potestà concorrente; viola i principi di sussidiarietà ed adeguatezza di cui all'art. 118 Costituzione. Il comma 4 impedisce agli istituti scolastici di mantenere in vita attività sperimentali avviate con i decreti delegati del 1974 e valorizzate dall'art. 21 della l. 59/1997, che aveva riconosciuto alle istituzioni scolastiche un'autonomia che si esprime nei principi di flessibilità e diversificazione dei servizi scolastici, anche mediante il superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione.


Decisione della Corte


Riprende i commi che precedono quelli oggetto di censura e ricostruisce il quadro normativo delle funzioni degli uffici scolastici regionali (d.lgs. 300/1999, dpr 347/2000 e artt. 138 e 139 d.lgs. 112/1998). Prima della riforma costituzionale, le competenze regionali proprie comprendevano solo l'istruzione artigiana e professionale e l'assistenza scolastica; ogni altra competenza era esercitata dalla Regione su delega statale: le funzioni delegate potevano quindi risultare frammentarie. In seguito alla riforma introdotta con la l. Cost. n. 3/2001, la materia dell'istruzione costituisce oggetto di potestà concorrente: allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di “norme generali sull'istruzione”. L' ambito di legislazione scolastica regionale si riferisce proprio alla programmazione della rete scolastica: non è plausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita nella forma della competenza delegata dall'art. 138 del d.lgs. 112/1998. Il nuovo art. 117 attribuisce l'istruzione alla competenza concorrente. In tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa, allo Stato compete solo la determinazione dei principi organizzativi che le Regioni devono poi svolgere con propria disciplina. La distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche è connessa alla programmazione della rete scolastica di competenza regionale. Ritiene la questione fondata. Poichè la caducazione immediata della norma provocherebbe effetti incompatibili con la Costituzione e andrebbe a ledere l'esigenza di continuità del servizio scolastico (che la l. 146/1990 qualifica come essenziale), stabilisce che l'art. 22, comma 3, continua ad operare fin quando le singole Regioni non si saranno dotate di una disciplina e di un apparato istituzionale idoneo a svolgere la funzione di distribuire gli insegnanti nel proprio ambito territoriale. Il comma 4 si limita ad affermare il principio della preferenza dei docenti in servizio nell'istituzione scolastica nell'assegnazione delle frazioni delle ore aggiuntive di insegnamento fino ad un massimo, previsto contrattualmente, di 24 ore settimanali. Non vi è preclusione di alcuna attività, ma preferenza, anche nello svolgimento di queste attività, per il personale già assegnato all'istituzione scolastica.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 3, della l. 448/2001, che però continua ad operare; ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 4.