Sentenza n.12 - deposito 13 2004

Agricoltura: ippoterapia-miglioramento genetico-vigneti-sanzioni-profilassi internazionale


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 10 e 39, 64 e 66 della l. 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) promosso dalle Regioni Marche, Toscana, Campania e Umbria.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 52, comma 10, della l. 448/2001 dispone che il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, può eccezionalmente assoggettare le modalità di versamento del prelievo delle somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 alla disciplina recata nel d.l. 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti nel settore lattiero-caseario), per cui il versamento avviene presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e può essere rateizzato. Il comma 39 dell'art. 52 dispone incentivazioni a favore degli allevamenti ippici per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori e prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della disposizione e per l'erogazione degli incentivi. L'art. 64 detta una disciplina sanzionatoria per l'ipotesi di impianto abusivo di vigneti. L'art. 66 estende gli interventi previsti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina alle aziende zootecniche e alle cooperative di allevamento dei bovini ubicate nelle regioni e province sottoposte a sorveglianza dell'influenza catarrale dei ruminanti.


Motivi del ricorso


Quanto al comma 10 dell'art. 52, introdurre diverse modalità di versamento del prelievo esula dalla competenza legislativa statale; contrasta con l'art. 118 della Costituzione avere conferito al Ministro delle politiche agricole e forestali, in assenza di esigenze di carattere unitario, il potere di assoggettamento delle modalità di versamento del prelievo alla disciplina dettata con d.l. 43/1999. La disciplina contenuta nel comma 39 dell'art. 52 attiene ad un ambito di potestà residuale. Anche a volerla ricondurre nell'ambito concorrente della tutela della salute, lo Stato ha dettato non solo disposizioni di principio, ma anche di dettaglio, in relazione alle quali non è consentito l'esercizio della potestà regolamentare statale; l'intervento del Ministro contrasta con i principi di sussidiarietà. Relativamente all'art. 64, la previsione di una disciplina sanzionatoria per l'impianto abusivo di vigneti invade la competenza residuale regionale. L'art. 66 viola i principi di susssidiarietà, differenziazione ed adeguatezza: le funzioni previste avrebbero dovuto essere allocate presso le Regioni.


Decisione della Corte


Riguardo alla prima censura, dichiara cessata la materia del contendere poiché il d.l. 43/1999 è stato abrogato e non ha prodotto alcun effetto. Quanto al comma 39 dell'art. 52, occorre distinguere l'ippoterapia, attinente alla materia tutela della salute, rientrante nella potestà concorrente, e il miglioramento genetico, ascrivibile alla materia agricoltura (cfr. art. 75 dpr 616/1977). Il legislatore statale avrebbe dovuto limitarsi a dettare i principi della disciplina, mentre le previsioni censurate sono di estremo dettaglio. Contrasta inoltre con il sesto comma dell'art. 117 l'attribuzione al Ministro dell'esercizio della potestà regolamentare in una materia non compresa nella competenza esclusiva statale. Quanto all'art. 64, ribadisce che la potestà sanzionatoria non è autonoma, ma accede alle norme sostanziali: le sanzioni relative all'impianto abusivo di vigneti attengono alla materia dell'agricoltura e quindi alla competenza residuale regionale. Le iniziative previste dall'art. 66 sono riconducibili alla materia di competenza statale esclusiva “profilassi internazionale” e per alcuni aspetti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anch'esse di competenza esclusiva statale. L'attribuzione delle funzioni a livello centrale trova giustificazione in esigenze di carattere unitario e specificamente del principio di adeguatezza. Rammenta che le stesse Regioni erano consapevoli di non poter fronteggiare l'emergenza con interventi di livello locale e avevano sollecitato l'intervento statale.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, comma 39, e dell'art. 64 della l. 448/2001. Dichiara cessata la materia del contendere in riferimento all'art. 52, comma 10; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 della l. 448/2001.