Sentenza n.9 - deposito 13 2004


Conflitto di attribuzioni in relazione all'art. 3 del d.m. 24 ottobre 2001, n. 420 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al d.m. 3 agosto 2000, n. 294 del Ministero per i beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici) promosso dalla Regione Toscana.


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 3 del d.m. 420/2001 ha riformulato integralmente il testo dell'art. 7 del precedente d.m. 294/2000. L'art. 9, comma 11 sexies, della l. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) prevede che, per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici, il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori. In attuazione di questa disposizione, è stato emanato il d.m. 294/2000 il cui art. 7 prevede che il diploma di restauratore può essere ottenuto, fra l'altro, dopo aver frequentato un apposito corso di durata almeno biennale presso una scuola statale o regionale, cui va aggiunto un periodo di pratica svolto con determinate modalità. La Regione Toscana aveva provveduto, con l.r. 31 agosto 1994, n. 70, ad organizzare propri corsi di formazione per restauratori di durata triennale. La disposizione censurata, pur facendo salva la possibilità, in via transitoria, di riconoscere il titolo di restauratore a chi ha già conseguito il diploma presso una scuola di formazione regionale, prevede, per il futuro, che detto titolo possa essere riconosciuto solo a chi abbia frequentato e concluso un corso, almeno quadriennale, presso una scuola statale.


Motivi del ricorso


La materia della formazione professionale rientra tra quelle di competenza residuale regionale. Anche se si volesse ricondurre la disposizione regionale alla materia “professioni”, di potestà concorrente, lo Stato ha esorbitato dai principi fondamentali, vanificando i corsi di formazione già organizzati dalla Regione. Lo strumento utilizzato è inoltre improprio, in quanto lo Stato può ricorrere allo strumento regolamentare solo nell'ambito della sua legislazione esclusiva. La disposizione è irragionevole in quanto non tiene conto della posizione nella quale si vengono a trovare gli studenti che hanno frequentato per due annualità i corsi di scuole regionali e sono al terzo anno di frequenza.


Decisione della Corte


Il regolamento è stato emanato ai sensi dell'art. 8 della l. 109/1994 recante la legge quadro in materia di lavori pubblici. I lavori pubblici non costituiscono però una materia (v. sentenza 303/2003). Quindi la derivazione del decreto dalla legge quadro non è utile per la collocazione della norma impugnata. Occorre piuttosto considerare il quadro complessivo della disciplina dei beni culturali e, in particolare, gli articoli da 148 a 152 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che dettano norme in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali. La tutela si riferisce all'attività volta a conservare i beni culturali e ambientali; è diretta ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e nel suo contesto culturale. La prima attività in cui si sostanzia la tutela è il riconoscimento del bene culturale come tale. La valorizzazione comprende le attività dirette a migliorare le condizioni di conservazione dei beni culturali e ambientali. E' diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale e comprende anche il miglioramento dello stato di conservazione. La gestione è funzionale sia alla tutela sia alla valorizzazione. La tutela dei beni culturali e ambientali è di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo, lett. s), della Cost.), al quale spetta la conseguente potestà regolamentare pur se sarà possibile che detta competenza si eserciti previa intesa e mediante coordinamento con le Regioni. La valorizzazione dei beni culturali e ambientali rientra invece nella legislazione concorrente di Stato e regioni. L'attribuzione della qualifica di restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici non riguarda la qualifica generale “restauratore” e non attiene alla materia “formazione professionale”, ma rientra nella materia della tutela dei beni culturali in quanto concerne il loro restauro, ossia una delle attività fondamentali nelle quali si esplica la tutela. La disposizione censurata fa parte di un ambito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato.


Dichiarazione:


Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministero per i beni e le attività culturali, emanare l'art. 3 del d.m. 420/2001: da ciò consegue l'infondatezza del conflitto di attribuzione.