Sentenza n.8 - deposito 13 2004

Energia elettrica

Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo degli articoli 9, commi 2 e 3; 14, comma 5, della legge Regione Friuli Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia).

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 9 prevede la stipulazione da parte della Regione di accordi per la realizzazione, razionalizzazione ed ampliamento della capacità di trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri, e sottopone ad autorizzazione unica regionale la realizzazione delle opere e infrastrutture connesse a detti interventi, disciplinandone il relativo procedimento di rilascio.
L'art. 14, comma 5, dispone la sospensione, nelle more dell'approvazione del Piano energetico nazionale (PER), delle procedure per l'autorizzazione della costruzione di nuovi impianti e biomasse.

Motivi del ricorso

L'art. 9 invade il campo delle attribuzioni che il d.lgs. 23 aprile 2002, n. 110 (sull'attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) riserva allo Stato e tra le quali figurano anche le determinazioni sull'importazione ed esportazione dell'energia e le funzioni attinenti alle reti di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 150 KV (nelle quali rientrano anche le reti di interconnessione con l'estero, poiché l'energia importata è ad alta tensione). Viola anche l'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. 79/1999 (Attuazione delle direttiva 96/92/CEE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) che attribuisce al gestore della rete di trasmissione nazionale l'attività di trasmissione dell'energia elettrica e la determinazione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete. Attraverso la violazione delle norme statali di attuazione, viene violata la normativa comunitaria (art. 117, primo comma, Costituzione).
Quanto all'art. 14, comma 5 la mancata previsione di un termine per l'adozione del PER sospende sine die la costruzione di nuovi impianti e preclude la libertà di iniziativa economica privata; inoltre il d.lgs. 110/2002 riserva allo Stato la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico.

Decisione della Corte

Dichiara inammissibile la censura relativa all'articolo 9 in relazione al d.lgs. 79/199 perché non viene motivata la censura in base alla quale non si devono considerare le disposizioni dello Statuto speciale.

Quanto al profilo relativo al d.lgs. 110/2002, non rinviene nella normativa regionale alcun elemento che faccia ritenere che l'art. 9 operi anche sugli elettrodotti (che il d.lgs. 110/2002 affida alla competenza statale). Dall'interpretazione sistematica delle disposizioni, ritiene anzi che la normativa regionale possa riferirsi solo agli elettrodotti di competenza regionale, ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 112 del 2002.
L'art. 14 è stato modificato ed è ora possibile costruire impianti di biomasse, anche se a determinate condizioni nelle more dell'approvazione del PER: ritiene quindi cessata la materia del contendere.

Dichiarazione:

Dichiara le censure sollevate parte inammissibili, parte non fondate, parte cessate.