Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo dell'art. 2, comma 2, lett. i), della legge Regione Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico e procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale).
Contenuto delle disposizioni impugnate
La Regione emana linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia; può prevedere, per gli impianti da realizzare nell'ambito del proprio territorio, caratteristiche strutturali differenziate rispetto a quelle fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e attuate dal gestore della rete.
Motivi del ricorso
La disposizione è irragionevole in quanto, se si ammettesse un analogo potere per le altre Regioni, si giungerebbe ad una rete nazionale con struttura diversificata su base regionale; viola il comma primo dell'art. 117 Cost. perché contrasta con i vincoli derivanti dalla direttiva comunitaria 96/92/CE del 19 dicembre 1996, che sancisce il principio della unitarietà della rete di trasmissione, e anche il comma terzo dell'art. 117, in quanto contrasta con i principi fondamentali desumibili dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, attuativo della medesima direttiva. Viola l'art. 117, comma secondo, lett. e), Cost., che assegna la tutela della concorrenza alla legislazione esclusiva statale: differenziando la rete di distribuzione, il mercato nazionale viene compartimentalizzato e ciò pregiudica la libera concorrenza del mercato elettrico.
Decisione della Corte
La disposizione impugnata rientra nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” riportata nel terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. Le regole tecniche che devono essere adottate dal gestore nazionale ai sensi del comma 3 del d.lgs. 79/1999 devono applicarsi anche alla progettazione degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia ai quali si riferisce l'art. 2 della l.r. Piemonte 23/2002. Dalle disposizioni censurate non si deduce che la realizzazione degli impianti sia sottratta all'osservanza di tali regole. Le regole tecniche dell'art. 3 del d.lgs. 79/1999 non esauriscono i criteri di progettazione tecnica degli impianti. Dall'art. 29 del d.lgs. 112/1998 si desume che il legislatore nazionale non deve definire tutte le regole tecniche, ma solo quelle essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia, in vista della finalità di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti. Le Regioni possono individuare ulteriori criteri di realizzazione degli impianti, che dovranno uniformarsi agli standard stabiliti dal gestore della rete di trasmissione nazionale. Il rispetto degli standard garantisce anche l'unitarietà delle rete: viene quindi meno la censura di irragionevolezza.
Dichiarazione:
Dichiara infondata la questione.