Giudizio principale di legittimità costituzionale del d.l. 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002, n. 55, promosso dalle Regioni Umbria, Basilicata e Toscana.
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il d.l. 7/2002 è stato emanato al fine di evitare l'imminente pericolo di interruzione dell'energia elettrica su tutto il territorio nazionale e per garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale. Dispone, all'art. 1, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per il loro esercizio sono dichiarate opere di pubblica utilità. Costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive, sostitutiva di ogni atto autorizzativo comunque denominato, previsto dalle norme vigenti. Lo stesso art. 1 prevede che al procedimento autorizzatorio partecipano le amministrazioni interessate, secondo i principi di semplificazione e la disciplina della l. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che deve essere raggiunta l'intesa con la Regione interessata.
Motivi del ricorso
Il decreto legge impugnato viola l'art. 77, comma secondo, della Costituzione, perché è stato emanato in difetto dei presupposti di necessità ed urgenza: non sussistono dati certi sui quali basare la necessità di evitare l'imminente pericolo di interruzione dell'energia elettrica. La normativa contrasta con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto il Governo interviene con norme di dettaglio, anche di tipo procedurale, in una materia di legislazione concorrente quale la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Nell'attribuire il potere autorizzatorio allo Stato, in sostituzione delle autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, il d.l. 7/2002 viola l'art. 118, primo e secondo comma della Costituzione, in quanto l'esigenza di assicurare l'erogazione di energia elettrica su tutto il territorio nazionale non è sufficiente per riconoscere all'ordinamento centrale una competenza amministrativa generale di tipo gestionale in assenza di esigenze di carattere unitario. Viene ravvisata violazione del principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte
Sotto il profilo procedurale, quanto alla lamentata carenza dei presupposti previsti dall'art. 77 della Costituzione, ribadisce quanto già affermato sulla perdurante distinzione dei parametri invocabili da Stato e Regioni, riguardo rispettivamente a leggi regionali o a leggi od altri atti aventi forza di legge dello Stato: le Regioni possono contestare l'esistenza dei presupposti costituzionali degli atti con forza di legge quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e delle province autonome ricorrenti (cfr. sentenze 274/2003; 303/2003). Possono impugnare un decreto legge per motivi attinenti alla pretesa violazione dell'art. 77 della Costituzione solo se ritengono che da tale violazione derivi una compressione delle loro competenze costituzionali (cfr. sentenza 302/1988). Anche un decreto legge può contenere principi fondamentali nelle materie di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.. La normativa verte nella materia di competenza concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” e disciplina in termini analitici il procedimento di rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione dell'energia elettrica: non contiene principi fondamentali volti a guidare il legislatore regionale nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ma norme di dettaglio autoapplicative e non suscettibili di essere sostituite dalle Regioni. La Corte effettua una ricostruzione normativa che tiene conto dell'esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Il d.l. 7/2002 e la legge di conversione 55/2002 hanno ridefinito in modo unitario e a livello nazionale i procedimenti di modifica o ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione dell'energia elettrica in base al presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative. Per valutare la legittimità costituzionale della normativa impugnata bisogna considerarne sia la conformità rispetto all'art. 117, sia la rispondenza ai criteri indicati nell'art. 118 per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione (303/2003). La valutazione della necessità di conferire una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto a quello comunale deve essere necessariamente effettuata dall'organo legislativo corrispondente almeno al livello territoriale interessato e non certo ad un organo legislativo operante ad un livello territoriale inferiore. Una deroga al riparto di funzioni operato dall'art. 117 può essere giustificata solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti cioè affetta da irragionevolezza e sia oggetto di accordo stipulato con la regione interessata. Alla singola Regione sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia elettrica e l'autonoma capacità di assicurare il soddisfacimento di tale bisogno. Ritiene adeguati i due distinti livelli di partecipazione regionale previsti dal d.l. 7/2002: la determinazione dell'elenco degli impianti di energia elettrica che sono oggetto di questi speciali procedimenti viene effettuata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni e Province autonome; l'autorizzazione ministeriale per il singolo impianto viene rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni, statali e locali interessate, nel rispetto dei principi sanciti nella l. 241/1990, d'intesa con la Regione interessata. Si tratta di intesa “forte”: il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento, dato il particolarissimo impatto che la realizzazione di una simile struttura ha su una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, il turismo ecc. I rilievi concernenti la lamentata violazione dell'art. 118 della Costituzione sono infondati poiché si tratta di funzioni che devono essere necessariamente esercitate in modo unitario: la necessaria unitarietà dell'esercizio sta alla base della scelta del legislatore statale di introdurre eccezioni alla normale attribuzione delle funzioni amministrative al livello comunale previsto dall'art. 118 Costituzione (v. giurisprudenza anche precedente alla riforma introdotta con la legge Cost. 3/2001 308/2003 e 21/1991).
Dichiarazione:
Dichiara infondate tutte le questioni sollevate.