Giudizi principali di legittimità costituzionale degli articoli 16, comma 7; 17, comma 2; 19, commi 1, 3, 7, 8 e 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002) promossi dalle Regioni Marche, Toscana, Basilicata, Emilia Romagna e Umbria.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 16, comma 7, stabilisce che “...gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici delle regioni, delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. 165/2001… sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito della responsabilità dei relativi bilanci. I comitati di settore… si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali”. L'art. 17, comma 2, della l. 448/2001, modificando l'art. 40 del d.lgs. 165/2001, prevede verifiche congiunte tra comitati di settore e Governo in merito alle implicazioni finanziarie della contrattazione integrativa di comparto, definisce metodologie e criteri di riscontro anche a campione; impone agli organi di controllo interno l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze di informazioni sui costi della contrattazione integrativa secondo un modello di rilevazione predisposto dal medesimo ministero d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'art. 19, comma 1, pone il divieto alle province, ai comuni, alle comunità montane e ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del Patto di stabilità interno per l'anno 2001, di assumere personale a tempo indeterminato per l'anno 2002 e detta misure diverse riguardo alle assunzioni di personale. L'art. 19, comma 3, vincola le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità a realizzare una riduzione di personale. L'art. 19, comma 8, prevede che gli organi di revisione contabile accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa. L'art. 19, comma 14, disciplina le facoltà relative alla formazione del personale per tute le amministrazioni pubbliche.
Motivi del ricorso
L'art. 16, comma 7, lede la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di impiego presso la Regione stessa e gli enti locali; incide irragionevolmente sull'autonomia organizzativa regionale precludendo la possibilità di una diversa articolazione della disponibilità di bilancio o di ricorrere a nuove fonti di finanziamento e vincola l'attività dei comitati di settore agli atti di indirizzo previsti dall'art. 47 del d.lgs. 165/2001. L'art. 17, comma 2, viola l'art. 117, quarto comma, della Costituzione in quanto pone limiti e controlli alla contrattazione collettiva integrativa di comparto. Viola l'autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni dall'art. 119 in quanto queste sono gli unici soggetti abilitati a prevedere procedure e criteri di controllo della propria spesa pubblica. Attribuisce al Governo un ruolo che interferisce con le scelte delle singole Regioni e anche con il controllo di compatibilità finanziaria della contrattazione collettiva, demandato alla Corte dei conti. L'art. 19, commi 1, 3, 7 e 8 pretende di disciplinare aspetti essenziali del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali e degli enti locali, senza alcun titolo di competenza costituzionale. Viola l'art. 118 della Costituzione in quanto le disposizioni incidono su funzioni amministrative di autorganizzazione proprie delle Regioni. L'art. 19, comma 8, incide sulle azioni e sulle competenze degli organi di revisione contabile degli enti locali e viola l'art. 118 in quanto incide su funzioni amministrative di autorganizzazione proprie delle Regioni. Quest'ultima censura viene mossa anche riguardo al comma 14.
Decisione della Corte
Quanto all'art. 16, comma 7, premette che le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato solo quando essa comporti un'incisione diretta o indiretta delle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse (richiama ampia giurisprudenza, anche precedente la riforma del Titolo V, e da ultimo la sentenza 274/2003). La disposizione si riferisce agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 e detta il principio per cui essi sono a carico delle amministrazioni di competenza: rientra quindi nella materia concorrente della “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica”. Ricondotta la norma nell'alveo dell'art. 117, comma terzo, Cost., esclude che essa esprima una disciplina di dettaglio, ritenendo che essa anzi fissi, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria, i principi fondamentali volti al contenimento della spesa corrente, rientranti nella legislazione esclusiva statale. Neanche l'art. 17, comma 2, costituisce norma di dettaglio ma è strumentale rispetto al fine, legittimamente perseguito dalla normazione statale in sede di coordinamento della finanza pubblica, di valutare la compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, strumentalità che esclude ogni violazione di presunta autonomia regionale. Ritiene prive di fondamento le censure mosse all'art. 19, comma 1, volto a dare effettività al Patto di stabilità interno, che sanziona i soggetti pubblici che non hanno rispettato il divieto di assunzioni e limita le spese per il personale. Ritiene infondate le censure mosse ai commi 3 e 14 dell'art. 19 in quanto esse non hanno tra i loro destinatari le Regioni. Il comma 8 dell'art. 19 sugli organi di revisione contabile costituisce norma strumentale rispetto al fine del coordinamento della finanza pubblica, ed è norma di principio, non di dettaglio, in quanto stabilisce che eventuali deroghe al principio della riduzione della spesa devono essere analiticamente motivate. E' una norma “facoltizzante” e inoltre non ha fra i suoi destinatari le Regioni.
Dichiarazione:
Dichiara infondate tutte le questioni sollevate.