Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Emilia Romagna dell'art. 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 19, comma 14, della l. 448/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale, anche ai fini dell'accesso alla dirigenza. A tal fine, e nei limiti delle risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione del personale, le amministrazioni pubbliche e relative Scuole o strutture di formazione, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.
Motivi del ricorso
Nella parte in cui non riferisce l'attività di promozione delle iniziative e di finanziamento delle borse di studio esclusivamente alle amministrazioni statali o di enti nazionali, la disposizione fuoriesce dalla competenza legislativa statale e lede le competenze regionali.
Decisione della Corte
Le amministrazioni pubbliche sono “invitate” a promuovere le iniziative di alta formazione e autorizzate ad erogare borse di studio nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate a detti scopi: si tratta di una norma permissiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Anche le norme permissive possono ledere le prerogative regionali, se si dovesse ritenere la loro applicabilità anche in ambito regionale. La lettura dell'intero art. 19 consente una lettura conforme a Costituzione: il comma 1 si apre infatti con un espresso riferimento alle amministrazioni dello Stato e si svolge in modo da far comprendere che il generico richiamo alle amministrazioni pubbliche contenuto nel comma 14 deve essere inteso come sinonimo di statali. La disposizione è quindi coerente con l'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione (sull'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali).
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione.