Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo degli articoli 33; 34, comma 1, lettera i); 38, comma 1, lettere a) ed e); 43, comma 2; 50, comma 5, 51 della deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria approvata in seconda deliberazione il 31 luglio 2003.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 33 prevede che i candidati alle cariche di Presidente e Vicepresidente della Giunta regionale sono indicati sulla scheda elettorale, votati contestualmente agli altri componenti del Consiglio regionale e nominati dal Consiglio regionale nella seduta di insediamento; nella stessa occasione è approvata la mozione sul programma di governo presentata in Consiglio. La mancata nomina del Presidente e del Vicepresidente indicati dal corpo elettorale comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. In caso di dimissioni volontarie, incompatibilità sopravvenuta, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta a questi subentra il Vicepresidente che, una volta confermato dal Consiglio, può provocare lo scioglimento del Consiglio medesimo qualora non possa più ricoprire la carica o si dimetta. L'art. 34, comma 1, lettera i), attribuisce al Presidente della Giunta l'emanazione dei regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio; l'art. 43, comma 2, attribuisce al Consiglio l'esercizio della potestà regolamentare nella forma dei regolamenti di attuazione e integrazione in materie di legislazione esclusiva dello Stato, da questo delegati alle Regioni; l'art. 38 disciplina aspetti della materia elettorale. L'art. 50, comma 5, stabilisce che la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e l'irrogazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale. L'art. 51 si riferisce alla potestà normativa tributaria della Regione.
Motivi del ricorso
L'art. 33 viola sia l'art. 126, terzo comma, sia l'art. 122, ultimo comma, Cost.: anche se prevede un meccanismo di elezione sostanzialmente a suffragio universale e diretto, elude il principio simul stabunt, simul cadent, derogabile solo se a livello statutario si opera una scelta istituzionale diversa dalla elezione a suffragio universale e diretto. Viola anche l'art. 122, primo comma, Cost. in quanto incide sulla materia elettorale, coperta da riserva di legge. L'art. 34, comma 1, lett. i), e l'art. 43 violano l'art. 121 che attribuisce l'esercizio di potestà regolamentare della Regione alla Giunta, l'art. 38 sulla materia elettorale viola la riserva di legge regionale contenuta nell'art. 122, primo comma, Cost. e limita i poteri del Consiglio regionale, realizzando anche un rafforzamento della fonte statutaria e una lesione del principio di democrazia diretta: la norma sottrae infatti al referendum popolare le norme elettorali, in quanto l'art. 11 dello statuto in esame esclude il referendum per l'abrogazione delle norme statutarie; l'art. 50, comma 5, viola l'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia “ordinamento civile”, alla quale sono riconducibili gli aspetti fondamentali del rapporto di lavoro privato e del rapporto di lavoro pubblico, oltre che del diritto sindacale, che rientrano nella nozione “diritto civile” (v. documento approvato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 21 marzo 2002: il legislatore regionale trova un limite invalicabile nella contrattazione nazionale, che può a sua volta ricevere una regolamentazione di sostegno da parte del legislatore regionale). L'art. 5 viola l'art. 123. primo comma, Cost., che non prevede la potestà normativa tributaria tra le materie che possono costituire oggetto di disciplina statutaria.
Decisione della Corte
Preliminarmente svolge alcune considerazioni su ampiezza e limiti del potere statutario delle Regioni ad autonomia ordinaria dopo la riforma del Titolo V. La fonte normativa statutaria costituisce ora speciale legge regionale caratterizzata da una particolare procedura di adozione e di controllo e meglio definita nell'ampiezza delle materie ad essa riservate, indicate nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 123 Cost.. I limiti a questa rilevante autonomia normativa possono derivare solo da norme chiaramente deducibili dalla Costituzione. Gli Statuti regionali non solo devono rispettare ogni disposizione della Costituzione, ma anche lo spirito, “in armonia” con la Costituzione medesima, con i precetti e i principi tutti ricavabili da essa (sentenze 196/2003 e 304/2002 della Corte Cost.). Ritiene fondate le censure relative all'art. 33 della delibera legislativa statutaria. Ravvisa contrasto con gli articoli 122 e 126 Cost. che hanno dettato una disciplina transitoria valida fino alla data di entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali e delle conseguenti nuove leggi elettorali. Già nella sentenza 304/2002 la Corte aveva osservato che l'elezione diretta del Presidente della Giunta è assimilabile, quanto a legittimazione popolare acquisita dall'eletto, ad una vera e propria elezione a suffragio universale e diretto, analoga a quella prevista dall'art. 46 del d.lgs. 267/2000 per l'elezione dei sindaci e dei presidenti delle province (e prima ancora dalla legge 25 marzo 1993, n. 81). Lo Statuto della Regione Calabria prevede la elezione diretta del Presidente e del Vicepresidente, viola quindi l' articolo 122, quinto comma, Cost.. Viola anche l'art. 126, terzo comma, Cost. a causa della riduzione dei poteri attribuiti al Presidente della Giunta, al quale vengono sottratti i poteri di provocare lo scioglimento del Consiglio nei casi in cui si verifichi la sua rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie, poteri dei quali può invece disporre il Vicepresidente che subentri nella presidenza. Non esiste nella legislazione vigente un principio fondamentale che ammetta una duplice candidatura a suffragio universale e diretto.
Dichiarazione:
Dichiara infondata la censura relativa agli articoli 34, comma 1, lett. i) e 43, comma 2, in quanto proprio allo Statuto compete disciplinare la funzione regolamentare, anche in modo articolato, a seconda delle diverse tipologie di regolamenti (cfr. sentenze 324 e 313 del 2003). Ritiene fondate le censure relative alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 38: non compete allo Statuto regionale disciplinare direttamente la materia elettorale in contrasto con il primo comma dell'art. 122 Cost. che prevede la speciale competenza legislativa. La Costituzione attribuisce la potestà legislativa elettorale ad organi e a procedure diverse da quelle preposte alla adozione dello Statuto regionale. Ritiene infondata la censura relativa all'art. 50, comma 5, che semplicemente ribadisce che la Regione disciplina con propri provvedimenti normativi il regime procedimentale della contrattazione con i propri dirigenti, ovviamente per la parte di competenza regionale. Osserva che la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici vincola anche le Regioni (cfr. sentenze 314 e 274 del 2003), che pure sono dotate di poteri legislativi propri in materia di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale, e che la stessa legislazione statale in materia di ordinamento delle dirigenza prevede una, sia pur ridotta, competenza normativa regionale riguardo alle procedure e alle modalità della contrattazione collettiva (art. 27, primo comma, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche). Non ritiene fondata la censura relativa all'art. 51 sulla potestà tributaria della Regione. Da tempo la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto legittima l'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, anche di altri possibili contenuti, che possono essere ricognitivi delle funzioni e dei compiti regionali, o che possono indicare aree di prioritario intervento politico o legislativo: si tratta di contenuti ulteriori dei quali è al massimo opinabile la misura dell'efficacia giuridica, ma che non danno luogo a censure di illegittimità costituzionale (sentenze 171 del 1999; 921 e 829 del 1988). Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, in tema di elezione del Presidente e del Vicepresidente della Giunta regionale, che si estende agli articoli 15 e 16, comma 2, lettere a) e b) (illegittimità consequenziale); e dell'art. 38, comma 1, lettere a) ed e), in materia elettorale. Non fondate tutte le altre censure.