Sentenza n.302 - deposito 1 2003

Lavori pubblici

Giudizio per conflitto di attribuzione promossi da: Provincia di Trento, Regione Val d'Aosta, Provincia di Bolzano e Regione Emilia Romagna in relazione a due regolamenti adottati in attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109: dpr 25 gennaio 2000, n. 34, relativo alla istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, e dpr 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro medesima.

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 1, comma 2, del dpr 34/2000 sul sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici estende la qualificazione prevista dal regolamento stesso agli esecutori dei lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, affidati dalle Regioni e dalle Province ad autonomia differenziata; l'art. 2, comma 1, lettera b), include tra le stazioni appaltanti anche le Regioni e le Province ad autonomia differenziata; l'art. 5, comma 1, lettera h), include due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome - designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome - nella commissione consultiva istituita presso l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici; l'art. 8, comma 1, include Regioni e Province autonome tra i soggetti che non possono detenere partecipazioni al capitale di una Società organismi di attestazione.
Il dpr 554/1999 disciplina i lavori pubblici di interesse regionale e provinciale.

Motivi del ricorso

Le ricorrenti sostengono di essere titolari, nella materia lavori pubblici, di potestà legislativa primaria, o concorrente, e delle relative potestà amministrative. Deducono quindi l'invasione della propria sfera di competenza in materia di lavori pubblici mediante la violazione di principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare e del principio di legalità.
Riguardo al dpr 34/2000, richiamano la giurisprudenza della stessa Corte, secondo la quale i regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale e provinciale e lo strumento della delegificazione non può operare per fonti di diversa natura, tra le quali il rapporto è di competenza e non di gerarchia.
Riguardo al dpr. 554/1999, ne contestano l'applicabilità ai lavori pubblici di interesse regionale e provinciale in via suppletiva, sino all'adeguamento della propria legislazione ai principi desumibili dalla legge quadro.

Decisione della Corte

Si applica il Titolo V previgente.
I due regolamenti sono stati emanati in attuazione della l. 109/1994.
L'art. 8 della l. 109/1994 prevede l'istituzione con regolamento di un sistema di qualificazione unico per gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. L'art. 3 demanda a regolamenti del Governo la definizione di determinati aspetti della materia (programmazione, progettazione, direzione lavori, affidamento appalti, ecc.).

Rammenta che già con la sentenza 482/1995 la Corte aveva chiarito, con specifico riferimento all'art. 3 della l. 109, che i regolamenti governativi previsti, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale e che la disposizione si riferisce alla delegificazione statale, rispettando l'attribuzione alla legge della disciplina dei rapporti con le Regioni e le Province autonome (v. 376/2002: la delegificazione è solo lo strumento per realizzare la semplificazione dei procedimenti nell'ambito di ciò che era disciplinato dalle leggi statali precedentemente in vigore. La sostituzione con norme regolamentari riguarda solo le preesistenti norme legislative statali).

Il dpr 34/2000 dispone la propria applicabilità alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle Province autonome, che non erano dalla legge comprese tra i destinatari del provvedimento.

Con specifico riferimento al periodo transitorio, distingue tra Regioni e Province autonome. Il dpr 554 esso si applica alle prime se prive di legislazione regionale o se la legislazione regionale vigente risulta in concreto abrogata per contrasto con i principi fondamentali sanciti dalla l. 109 (v. art. 10, 62/1953). Per le Province autonome invece il sopravvenire di norme statali comportanti vincoli di adeguamento non produce abrogazione della legislazione preesistente, ma solo l'obbligo di adeguamento.

Dichiarazione:

Dichiara che non spetta allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, adottare, con i dpr 34/2000 e 554/1999 norme applicabili nei confronti delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Annulla gli artt. 1, comma 2; 2, comma 1, lettera b); 5, comma 1, lettera h), e 8, comma 1, del dpr 25 gennaio 2000, n. 34 sulla istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici e degli articoli 1, commi 2; e 188, commi 8, 9 e 10 del dpr 21 dicembre 1999, n. 554 recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 109/1994 nella parte in cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Annulla l'art. 1, comma 3, del dpr 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 109/1994, nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano.