Sentenza n.300 - deposito 29 2003

Fondazioni bancarie


Giudizio di legittimità costituzionale su ricorsi sollevati da quattro Regioni a statuto ordinario (Marche, Toscana, Emilia Romagna, Umbria) avverso diverse disposizioni della l. 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).


Contenuto delle disposizioni impugnate


Con questo giudizio la Corte si pronuncia solo sugli aspetti dell'art. 11 della l. 448 che riguardano la disciplina della fondazioni bancarie e ne definiscono: i campi materiali di intervento (“ammessi” e “rilevanti”), le regole di composizione dell'organo di indirizzo e le relative incompatibilità; le modalità di gestione e la destinazione del patrimonio, introducendo un criterio sulla definizione normativa della nozione di controllo di una società bancaria da parte di una fondazione. Detta altresì norme circa il periodo transitorio in rapporto alle previste dismissioni delle partecipazioni al controllo e circa i poteri di vigilanza.


Motivi del ricorso


Il legislatore statale interviene con norme di dettaglio in un ambito materiale - casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale - che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente e nel quale rientra anche la disciplina delle fondazioni bancarie. La competenza legislativa regionale in materia di fondazioni bancarie si desume anche dalla circostanza che esse sono chiamate ad operare in settori materiali affidati alla cura della legislazione regionale. Vertendo in materia di legislazione concorrente e non in quella di “ordinamento civile” di competenza esclusiva statale, lo Stato non può dettare norme di dettaglio. Inoltre, i commi 1-14 dell'art. 11 all'Autorità di vigilanza, ora Ministro dell'economia e delle finanze, un potere regolamentare che opera in materie di competenza regionale e viola la riserva di potestà regolamentare prevista dal sesto comma dell'art. 117.


Decisione della Corte


Le fondazioni di origine bancaria non appartengono più all'organizzazione del credito e del risparmio. Ripercorre tutta l'evoluzione normativa, dalla l. 30 luglio 1990, n. 218 ed il d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, che hanno determinato lo “scorporo” della azienda bancaria dagli originari enti creditizi, la scissione degli enti creditizi in enti conferenti e società per azioni e il conferimento dell'azienda bancaria alla società per azioni e poi agli altri provvedimenti normativi, culminati nella legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 e al conseguente d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153. La normativa ha attuato la trasformazione degli enti pubblici creditizi in fondazioni. Gli enti pubblici creditizi cessano di esistere come enti pubblici gestori della partecipazione al capitale delle società conferitarie e vengono trasformati in persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Il patrimonio delle fondazioni è espressamente vincolato agli scopi statutari. La trasformazione decorre dal momento della approvazione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del d.lgs. 153/1999, delle modifiche statutarie necessarie per adeguare gli enti alle nuove disposizioni. A queste fondazioni è espressamente precluso l'esercizio delle funzioni creditizie e qualunque forma di finanziamento, erogazione o sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro in favore di imprese, di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali ai propri fini statutari. Alla trasformazione giuridica della natura dell'ente, alla destinazione delle sue attività a scopi esclusivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico con la totale separazione funzionale dell'attività creditizia e al divieto di partecipazione di controllo nel capitale di società esercenti l'attività bancari, si accompagna un rigoroso regime di incompatibilità tra cariche, rispettivamente, nella fondazione e nella società bancaria. Gli enti pubblici conferenti, non sono più elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio riconducibili alla competenza legislativa concorrente in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale. Attualmente esse hanno natura di persone giuridiche di diritto privato: la materia è quindi riconducibile all'ordinamento civile, e questo indipendentemente dal perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consenta per ragioni particolari, accanto all'esercizio primario delle proprie funzioni finalizzate a scopi di utilità sociale e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei rispettivi statuti. Da questa considerazione discende l'infondatezza della censura mossa ai commi 1-14 dell'art. 11 riguardo alla potestà regolamentare dell'Autorità di vigilanza. Una volta ricondotta la disciplina nell'ambito del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, cade anche la possibilità per la Regione di argomentare in ordine alla propria competenza regolamentare, esistente nella materie diverse da quelle di esclusiva competenza statale.


Dichiarazione:


Si riserva di decidere sulle altre questioni sollevate riguardo alla l. 448/2001 (v. anche la sentenza 201/2003) e dichiara non fondate le censure mosse all'art. 11 della l. 448/2001.