Sentenza n.297 - deposito 26 2003

Tributi - tassa automobilistica - tassa tartufi


Giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo degli articoli 2, comma 1, e 5, comma 3, della legge Regione Veneto 9 agosto 2002, n. 18 (Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali).


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 2, comma 1, rinvia al 31 dicembre 2003 il termine del 31 dicembre 2002 previsto per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per l'anno 1999. L'art. 5 al comma 1 dichiara non più applicabile, a decorrere dalla entrata in vigore della legge, la tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi; al comma 3 dichiara estinti i crediti relativi alla medesima tassa ed alle connesse sanzioni ancora dovuti a quella data.


Motivi del ricorso


Il Governo ravvisa contrasto di entrambe le norme con i principi fondamentali del sistema tributario posti dalla legislazione statale. In particolare, l'art. 2, comma 1, contrasta con il principio enunciato dall'art. 3 della l. 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) secondo cui i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. Lede inoltre la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, comprensiva della disciplina delle cause di estinzione dei diritti per prescrizione e decadenza. L'art. 5, comma 3, dichiarando estinti i crediti esistenti alla data di entrata in vigore della legge, non tiene conto della necessità che la Regione “realizzi” i crediti corrispondenti al tributo ad esse attribuito e da esse stesse istituito nei confronti di tutti i contribuenti. Lede inoltre il principio di eguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto attribuisce un ingiustificato beneficio a quei contribuenti che non hanno tempestivamente adempiuto all'obbligazione tributaria.


Decisione della Corte


La Corte ripercorre, per il primo motivo, le osservazioni già espresse nel punto 2.1 della sentenza n. 296/2003 sulla tassa automobilistica regionale ed esclude che possa essere considerata tributo proprio della Regione. La disposizione regionale, modificando i termini per l'accertamento del tributo, e in senso lesivo del legittimo affidamento dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria, viola la competenza esclusiva statale e va quindi dichiarata illegittima. La tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi è invece tributo proprio della Regione, essendo stata istituita con legge regionale 30/1988, in base a delega contenuta nella legge statale 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo). La Regione ha poi deciso di abolirla in considerazione dell'esiguità dell'introito derivante dal tributo rapportato ai costi di gestione amministrativa. La stessa disposizione impugnata, finalizzata a risolvere definitivamente il contenzioso in atto, trae origine da ragioni di antieconomicità della riscossione, rafforzata dalla previsione non favorevole circa l'esito di quel contenzioso.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge Regione Veneto 18/2002, n. 18 (Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali).