Giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Governo in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 della legge regionale prevede che, a decorrere dal 2001, l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici istituita con la l. 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006”) è esonerata dal versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti a tale imposta, come la presentazione delle dichiarazioni. L'art. 2 prevede l'esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli alimentati a gas metano già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano all'atto della immatricolazione e per gli autoveicoli elettrici. L'art. 4 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2003, invece che 2002, per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per l'anno 1999.
Motivi del ricorso
Le disposizioni impugnate contrastano con i principi fondamentali posti nelle relative materie dalla legislazione statale. Gli articoli 1 e 2 sulla esenzione dall'obbligo d'imposta contrastano con i principi di eguaglianza e ragionevolezza previsti dall'art. 3 della Costituzione, attribuendo un beneficio ad un solo soggetto, in irragionevole deroga alla regola generale sancita dal decreto legislativo istitutivo 15 dicembre 1997, n. 446 (che stabilisce l'assoggettamento dell'imposta a tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitino una attività economia autonomamente organizzata), e l'art. 4 sulla disciplina della prescrizione del potere di accertamento violerebbe anche la competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile prevista dall'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.
Decisione della Corte
Occorre verificare la natura dell'IRAP. L'IRAP è stata istituita ed è interamente disciplinata con legge dello Stato, che attribuisce alle Regioni, destinatarie del tributo, competenze solo di carattere attuativo. L'imposta non può considerarsi “tributo proprio” della Regione nel senso dell'art. 119, comma secondo, della Costituzione, potendo a questa tipologia ricondursi i soli tributi istituiti dalla Regione con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale. Neanche la tassa automobilistica regionale costituisce tributo proprio della Regione. E' infatti disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) ed è stata per intero attribuita alle Regioni dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale. Alle Regioni è attribuito il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo (nella misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente) originariamente stabilito con decreto ministeriale. Ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa rimane di competenza dello Stato.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4 della legge Regione Piemonte 20/2002.