Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo dell'art. 4, comma 2, della legge Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 20 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti).
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata, nel definire le competenze dei comuni riguardo alla installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti su aree private, stabilisce che, trascorsi i termini indicati dalla legge senza che i comuni abbiano provveduto, provvede la Regione entro il termine di 120 giorni, esercitando i poteri sostitutivi previsti dall'art. 46 della l.r. 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio).
Motivi del ricorso
La disposizione eccede la competenza legislativa regionale, contrastando con gli articoli 5, 114, 117 e 118, 120 e 127 della Costituzione. Il nuovo assetto costituzionale esclude posizioni di supremazia delle Regioni sui comuni. Il nuovo art. 120 della Costituzione prevede un potere sostitutivo del solo Governo nell'esercizio delle competenze degli enti autonomi, di qualsiasi livello.
Decisione della Corte
La giurisprudenza della Corte ha enucleato una serie di principi costituzionali sulla base dei quali, fermo restando il carattere straordinario degli interventi sostitutivi del Governo ai sensi dell'art. 120 Cost., sono ammissibili interventi sostitutivi da parte della legislazione regionale di settore nei confronti degli enti locali (sentenze 112, 69, 43 del 2004). Dato il carattere eccezionale di queste forme di sostituzione rispetto al normale svolgimento delle funzioni degli enti locali, gli interventi devono rispettare una serie di limiti e condizioni: l'ipotesi di sostituzione deve essere prevista da una legge che fissi i presupposti sostanziali e procedurali; il potere sostitutivo deve concernere atti la cui obbligatorietà è espressiva di interessi di dimensione più ampia (sentenza 177/1988); il relativo potere deve essere esercitato da organi di governo della Regione (sentenze 460/1989 e 313/2003); deve essere previsto un procedimento che consenta, in conformità al principio di leale collaborazione, all'ente che deve essere sostituito di interloquire ed eventualmente provvedere direttamente. Tutti questi elementi sono rispettati nella disposizione in esame.
Dichiarazione:
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale.