Questione di legittimità costituzionale sollevato dal Tar Lombardia in riferimento all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) in relazione all'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico).
Contenuto delle disposizioni impugnate
E' vietato a chi ha la gestione di una farmacia privata qualsiasi attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco; non è previsto analogo divieto per le farmacie comunali alla cui gestione possono partecipare anche società operanti nel settore della produzione e commercializzazione del farmaco.
Motivi del ricorso
Dalla normativa si desume un principio fondamentale volto ad evitare situazioni di conflitto di interessi, che vieta il contemporaneo svolgimento della attività di gestione della farmacia privata con l'attività di produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco. Analogo divieto non sussiste per le società che prendono parte alla gestione delle farmacie comunali, che potrebbero pertanto operare nel settore della produzione e della commercializzazione del farmaco. Il giudice remittente ritiene del tutto irragionevole la mancata estensione del divieto, posto a tutela dell'interesse generale alla salute, alla gestione delle farmacie comunali. Ravvisa contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione.
Decisione della Corte
La Corte ripercorre la normativa inerente alla gestione delle farmacie private e di quelle comunali (obbligo per ogni Comune di disporre di una pianta organica delle farmacie, che specifichi numero, sede e zona di ciascuna di esse; affidamento della farmacia a privati cittadini iscritti all'albo professionale) e si sofferma sulle modalità di gestione delle prime e delle seconde. Le incompatibilità per l'attività del singolo farmacista privato erano finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio farmaceutico e quindi del bene salute. Riprende tutte le disposizioni inerenti alla materia: articoli 102, 144, 171 e 372 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 1265/1934 e art. 13 l. 475/1968. L'art. 8 della l. 362/1991 prevede che la partecipazione a società di persone e a società cooperative a responsabilità limitata, che siano titolari dell'esercizio di una farmacia privata, è incompatibile con “qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco”. Ratio della norma è rendere applicabili anche nei confronti delle società di persone le incompatibilità previste per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, incompatibilità disseminate in varie disposizioni di legge. Si tratta quindi di un principio di carattere generale che è irragionevole non estendere anche alla farmacie comunali.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a) della l. 8 novembre 1991, n. 362 (Norme in materia di riordino del settore farmaceutico) nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.