Questione in via principale di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11 (Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla l.r. 31/1998).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 3 autorizza l'amministrazione e gli enti regionali ad inquadrare nei propri ruoli organici i soggetti impiegati presso di essi in lavori socialmente utili alla data di entrata in vigore della legge e i dipendenti assunti a termine o a tempo determinato il cui rapporto sia a quella data stato prorogato almeno una volta. L'art. 4 attribuisce ope legis la qualifica di dirigente al personale regionale avente qualifica funzionale dirigenziale in base alla legislazione previgente; prevede l'attribuzione di tale qualifica ai dipendenti laureati inquadrati nel ruolo speciale apicale e dispone che, dopo questi inquadramenti, il 75% dei posti ancora vacanti sarebbe stato coperto con concorsi interni per titoli ed esami, dopo i quali sarebbero stati indetti concorsi pubblici.
Motivi del ricorso
L'art. 3 contrasta con la regola del concorso pubblico per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e viola la legislazione statale in tema di addetti ai lavori socialmente utili, per i quali la riserva è limitata al 30% dei posti. L'art. 4 contrasta con l'art. 3, comma primo; 97, commi primo e terzo, e 51 della Costituzione, integrati con varie norme interposte contenute nel d.lgs. 29/1993 e l. 142/1990: questi parametri, esigendo che l'accesso alla dirigenza avvenga mediante concorso o procedura selettiva aperti solo a personale munito di laurea, non consente che si ricorra a concorsi interni per coprire la quasi totalità delle vacanze che la dirigenza divenga una prosecuzione della “progressione verticale”.
Decisione della Corte
In via preliminare affronta il problema se lo Stato possa, nell'attuale assetto post riforma, impugnando una legge regionale, dedurre come parametro violato qualsiasi norma costituzionale, o solo quelle concernenti il riparto delle competenze legislative (cfr. sentenza 94/03). Prima della riforma infatti la Corte aveva sempre ritenuto che lo Stato potesse invocare qualsiasi parametro costituzionale, anche se non direttamente relativo a delimitazioni di competenza, mentre l'invasione della sfera di competenza regionale poteva derivare solo dalla violazione di parametri incidenti sul riparto delle competenze. L'attuale articolo 127 sembra avere mantenuto la precedente impostazione (il primo comma si riferisce all'ipotesi in cui la legge regionale ecceda la competenza della Regione; il secondo si riferisce all'ipotesi in cui la Regione ritenga che una legge dello Stato o di altra Regione leda la sua sfera di competenza), anche se altre considerazioni porterebbero ad escludere la permanenza di tale asimmetria (la pariordinazione sancita dal nuovo art. 114; il capovolgimento del criterio di distribuzione delle competenze sancito dal nuovo art. 117; la stessa configurazione del ricorso governativo non più come preventivo, ma come successivo). Bisogna però anche considerare che pur nel nuovo assetto costituzionale allo Stato è riservata, nell'ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare (vedi: art. 5; ripetuta evocazione di un'istanza unitaria emergente dal richiamo al rispetto della Costituzione, ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e dal riconoscimento dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento stesso; e inoltre l'art. 114 non equipara proprio niente perché solo lo Stato dispone del potere di revisione costituzionale e Comuni Province e Città metropolitane non hanno potestà legislativa). La Corte non dirime totalmente il dubbio che era sorto riguardo alla individuazione dei motivi di impugnativa dei ricorsi alla Corte costituzionale (ampliamento da parte delle Regioni della gamma dei motivi rilevabili ovvero limitazione da parte dello Stato?), afferma però che lo Stato può senz'altro impugnare in via principale una legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale (n.d.r.). Nel merito della questione, quanto alla violazione dell'art. 3 della legge regionale, condivide la tesi della Regione che la riforma costituzionale abbia fatto venire meno – relativamente alle materie di potestà legislativa esclusiva - il limite costituito dall'obbligo del rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, limite non più richiamati dal primo comma dall'art. 117 (non sembrano nello stesso senso le sentenze nn. 91 e 227/2003 n.d.r.). Quindi, la materia dello stato giuridico ed economico del personale, riconducibile al quarto comma dell'art. 117, non è tenuta al rispetto delle disposizioni statali recanti norme fondamentali di riforma economico-sociale (v. anche sentenza n. 103/2003). Non ritiene quindi che l'art. 3 leda gli articoli 3, comma primo, e 97, commi primo e terzo, della Costituzione, in quanto la stessa legislazione statale consente deroghe alle regole del pubblico concorso se sussistono particolari situazioni che la rendano non irragionevole. Ritiene che nel caso di specie risponda alle esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione la stabilizzazione di talune posizioni funzionali. Discorso diverso per l'accesso alle qualifiche dirigenziali: questo non sfugge, di norma, alle regole, del pubblico concorso. La deroga è ammissibile solo in presenza di norme che ne dimostrino la ragionevolezza (v. sentenze 218 e 373 del 2002), cosa che non accade nel caso di specie, che quindi costituisce deroga ingiustificata all'art. 97 della Costituzione.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità dell'art. 4 della legge Regione Sardegna 11/2002.