Sentenza n.228 - deposito 4 2003

Protezione civile

Giudizio in via principale promosso dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria e dalle Province autonome di Trento e Bolzano su alcuni articoli del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile) convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 2001, n. 401.

Contenuto delle disposizioni impugnate

Viene soppressa l'Agenzia di protezione civile, istituita e disciplinata dal capo IV del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla riforma dell'organizzazione del Governo.

Motivi del ricorso

Sono riconducibili agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, sotto i profili della lesione del principio di leale collaborazione in quanto l'Agenzia costituiva una sede istituzionale di raccordo e concertazione in materia di protezione civile; inoltre la soppressione è avvenuta senza la preventiva sottoposizione del decreto legge - concernente tra l'altro una materia di competenza concorrente - al parere della Conferenza Stato-Regioni di cui al d.lgs. 281/1997 .

Decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi presentati dalle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Umbria.
Essi erano stati proposti in relazione a diversi aspetti del d.l. 343/2001 per violazione dei parametri contenuti nel titolo V della seconda parte della Costituzione nel testo anteriore alla legge costituzionale n. 3/2001: il giudizio avrebbe quindi dovuto svolgersi secondo quei parametri.
Il decreto legge è però stato convertito con legge 9 novembre 2001, n. 401, quindi in data successiva alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e la legge di conversione ha apportato ad esso rilevanti modificazioni, sono infatti state accolte proposte emendative avanzate proprio dai rappresentanti degli enti locali. In particolare, è stata aggiunta l'istituzione presso la presidenza del Consiglio dei ministri di un comitato paritetico Stato-Regioni-enti locali, nel quale la Conferenza unificata di cui al d.lgs. 281/1997 designa i propri rappresentanti.

La Corte avrebbe comunque dovuto esaminare le questioni concernenti le norme del decreto-legge in riferimento ai vecchi parametri. Poiché però non risulta che questi abbiano trovato una qualche applicazione e che quindi abbiano potuto produrre effetti lesivi, ritiene che non sussista alcun loro interesse a coltivare i ricorsi e dichiara la inammissibilità delle questioni medesime.

Dichiarazione:

Ritiene non fondate le questioni sollevate dalle Province autonome.