Sentenza n.227 - deposito 4 2003

Caccia

Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2,4,7, 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 sulla protezione della fauna e l'esercizio della caccia, sollevato dal Tar Trentino Alto Adige nel corso di un giudizio promosso dall'Ente provinciale protezione animali e ambiente per l'annullamento, previa sospensione, di una deliberazione del Comitato faunistico provinciale della Provincia autonoma recante le prescrizioni tecniche, valevoli per il periodo 2002/2003, per l'esercizio della caccia in ambito provinciale.

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 29, commi 2, 4, 7 e 9, della legge della Provincia autonoma di Trento 24/1991 prevede specie cacciabili e periodi venatori maggiori di quelli indicati dall'art. 18 della l. 157/1992 e non prevede come obbligatorio il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica , come previsto dalla stessa legge.

Motivi del ricorso

Violazione dell'art. 18, commi 1 e 4, della l. 157/1992 e degli articoli 4 e 8 dello Statuto del Trentino Alto Adige e delle sue disposizioni di attuazione, in quanto le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con le norme fondamentali di riforma economico-sociale (v. anche la 91/2003), che delimitano, tra l'altro, il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica.

Decisione della Corte

Lo Statuto di autonomia annovera la caccia tra le materie di competenza primaria, che devono però rispettare gli obblighi internazionali e le norme fondamentali delle riforme economico-sociali. La Corte richiama la sentenza 536/2002 (relativa ad un giudizio riguardante la Regione Sardegna) e ne ribadisce l'orientamento, rispondente all'esigenza di garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale.

Le disposizioni statali hanno carattere di riforma economico-sociale e si inseriscono in un contesto comunitario rivolto alla tutela della fauna che garantisce il sistema ecologico nel suo complesso, proponendosi come standard di tutela uniformi che devono essere rispettati sull'intero territorio nazionale.
A fronte della esigenza di garantire un nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, è riconosciuto alle Regioni la facoltà di modificare l'elenco delle specie cacciabili soltanto nel senso di limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia.
La normativa inerente al periodo venatorio rientra nelle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nel minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome.
La mancata previsione del parere dell'INFS, ente dotato della necessaria competenza in materia, organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, viola una prescrizione di grande riforma economico-sociale; non è sostituibile con il parere di un organo locale, pur dotato di competenza tecnica, come l'Osservatorio faunistico provinciale.

Dichiarazione:

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2, 4, 7 e 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 24/1991.