Sentenza n.226 - deposito 4 2003

Caccia


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, della legge Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 su bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004.


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione impugnata individua le specie “cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio”, in contrasto con l'art. 18 della l. 157/1992 che, recependo la normativa comunitaria in materia, determina i periodi di caccia vietando l'attività venatoria oltre il termine del 31 gennaio.


Motivi del ricorso


Violazione del principio primario e prevalente della protezione della fauna, rivolto al perseguimento di un obiettivo rientrante nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la cui competenza risulta attribuita in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. … e del controricorso Anche a voler rinvenire nella materia della caccia, di esclusiva competenza regionale in quanto non esplicitamente annoverata né tra le materie di competenza esclusiva statale e neanche tra quelle di legislazione concorrente, un collegamento funzionale con la materia ambientale, la stessa legge statale che si ritiene violata indica un periodo di riferimento temporale suscettibile di deroga da parte delle Regioni “in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali” (art. 18, comma secondo, della l. 157/1992). Nel territorio pugliese, nel mese di febbraio, le specie animali oggetto del prolungamento dell'attività venatoria sono svernanti, non avendo ancora intrapreso la fase di migrazione per raggiungere i luoghi di nidificazione. Non si verifica quindi alcuna lesione ambientale, perché non ci si trova in un periodo “protetto” dalla direttiva comunitaria.


Decisione della Corte


La Corte aveva già precisato (sentenza 536/2002) che l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possono pregiudicare gli equilibri ambientali. L'intervento statale è volto a garantire standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, limiti unificanti che rispondono ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato. Prolungare il termine della chiusura della stagione venatoria oltre quello previsto dalla legge statale equivale ad incidere sul nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, che comprende – oltre alla elencazione delle specie cacciabili – anche la disciplina delle modalità della caccia nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. A queste misure va anche ricondotta la disciplina che delimita il periodo venatorio (sentenza 323/1998). Eventuali deroghe agli standard minimi di tutela fissati dal legislatore statale possono essere disciplinati solo per la salvaguardia degli interessi generali indicati dall'art. 9 della direttiva comunitaria, che prevede la valutazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Istituto che, nel caso particolare, aveva espresso valutazione negativa.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, della legge Regione Puglia 7/2002.