Giudizio principale di legittimità costituzionale promosso dal Governo degli articoli 1, comma 3, lettera b) (funzioni del Corpo forestale regionale), comma 4 (incompatibilità dei consiglieri regionali), 3, comma 12 (distanza per l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione) della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative).
Contenuto delle disposizioni impugnate
Con questa sentenza, la Corte si esprime solo sul primo motivo del ricorso, riguardante l'art. 1, comma 4, secondo cui, in fase di prima attuazione dell'art. 122 della Costituzione e in attesa di una disciplina organica della materia, la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco e assessore di Comuni capoluogo di Provincia, nonché con quella di sindaco e assessore di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Motivi del ricorso
La disposizione regionale introduce una fattispecie di incompatibilità nuova, diversa e meno restrittiva rispetto a quanto stabilito dall'art. 65 del d.lgs. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – che aveva a sua volta recepito l'art. 4 della l. 154/1981 - che sancisce l'incompatibilità assoluta della carica di consigliere regionale con qualsiasi altra carica negli enti locali.
Decisione della Corte
In seguito alla legge costituzionale n. 1/1999, la materia della ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale non compete più alla legislazione statale, ma a quella regionale. La legislazione esclusiva statale in materia di legislazione elettorale di Comuni Province e città metropolitane prevista dall'art. 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione deve essere intesa con esclusione della disciplina delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive comunali (oltre che provinciali e delle Città metropolitane). Il fondamento della incompatibilità non viene però ravvisato nell'art. 65 del d.lgs. 267/2000, che esprime la regola generale adottata dal legislatore statale, ma nello stesso principio ispiratore di escludere il co-esercizio delle cariche al fine di evitare ripercussioni sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi e di conseguenza sulla efficienza e imparzialità delle funzioni (art. 97 Costituzione). Con l'art. 65 del d.lgs. 267/2000 il legislatore statale ha attuato quel principio introducendo una regola generale di divieto. La Regione, titolare in materia di potestà concorrente, può anche adottare scelte diverse. Nel caso particolare però la Regione ha in sostanza eluso quel principio, perché l'incompatibilità prevista finirebbe per operare solo nei Comuni capoluogo di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, cioè, secondo la Corte, solo i Comuni capoluogo e un Comune non capoluogo di Provincia dei 1564 presenti in Lombardia (v. anche ordinanza di correzione 260/2003).
Dichiarazione:
Si riserva di decidere sulle altre questioni sollevate dal Governo (v. anche la sentenza 300/2003) e dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge Regione Lombardia 4/2002.